Finalmente si fa chiarezza sul credito scolastico!

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Un’interessante nota dell’USR della Lombardia fa chiarezza sull’attribuzione del credito scolastico.

Risposta


Finalmente si fa chiarezza sul credito scolastico!
L’USR della Lombardia rispondendo ad un quesito posto da Don Michele Di Tolve, direttore dell’Ufficio IRC della diocesi di Milano, ha chiarito che agli alunni avvalentesi dell’IRC bisognerà attribuire il credito scolastico comprensivo anche della valutazione dell’insegnante di religione cattolica.
Al collegio compete stabilire i criteri di attribuzione del credito e non gli indicatori del credito.
Questo significa che l’IRC deve obbligatoriamente entrare nel credito e non è il collegio dei docenti a stabilirlo.
Al collegio compete solo stabilire se al “sufficiente” bisognerà attribuire 0,10, ad esempio, o 0,20.
Ecco la nota
MILANO, 28 DICEMBRE 2011 Prot. MIUR AOO DRLO R.U. n. 13954
Alla c.a. di Don Michele Di Tolve Responsabile Servizio IRC e Servizio Pastorale Scolastica Curia Arcivescovile - ARCIDIOCESI di MILANO
e p.c. -Direttore Generale U.S.R. Lombardia, Dott. Giuseppe Colosio.
-Dirigente Uff. V - Scuole non statali, U. S. R. Lombardia,
Dott. Luca Volontè.
MILANO
-Dirigente Scolastico ITCS “E. Tosi”, Dott. Angela Nadia Cattaneo,
BUSTO ARSIZIO.
Oggetto: IRC e Attività alternativa. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico.
Gentile Padre Di Tolve,
In merito al quesito di cui all’oggetto, è di fondamentale importanza segnalare la più recente normativa, in particolare l’ O.M. n. 42 del 6 maggio 2011 n. 3145, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno Scolastico 2010/2011. Si tratta dell’ultima O.M. , in materia, in ordine di tempo, che richiama il quadro normativo generale e costituisce riferimento d’obbligo.
L’Art. 8 Credito Scolastico dell’ O.M. citata, che presenta ben 17 commi, offre un quadro articolato delle procedure che il consiglio di classe deve seguire e degli elementi di cui deve tener conto nella fase di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico.
Nel richiamare il D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico), nonché le tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, (che hanno sostituito le tabelle allegate al D.P.R. n. 323 del 23.7.1998), l’ Art. 8 della O.M. n. 42/2011
- al comma 1, rimarca come anche la valutazione del comportamento concorra, dal 2008/2009, alla determinazione dei crediti scolastici;
- al comma 2, ribadisce come l’attribuzione del punteggio debba tener conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’Art. 11, comma 2 del D.P.R. 323/1998, ( ndr. ….grado di preparazione complessiva…, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi);
- al comma 5, statuisce come negli istituti professionali, per gli Esami di Stato 2010/2011: “la valutazione delle attività svolte nell’area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico”.
I commi 13 e 14, dello stesso Art. 8, infine, che di seguito si riportano, riservano specifica attenzione al ruolo dei docenti di religione cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, nell’attribuzione del credito scolastico ai rispettivi alunni, sottolineando quali “indicatori/criteri” per l’attribuzione di tale credito,“ l’ interesse” con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e “il profitto”:
Art. 8 comma 13: “I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto.”
Art.8 comma 14: “Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.
Come si vede, a differenza della O.M. n. 44 del 2010, che destinava al docente di attività alternative un ruolo “marginale”, l’ O.M. 42 del 2011, nel recepire gli esiti della Sentenza del TAR del Lazio n. 33433 / REG Gen. del 15 novembre 2010 ( “illegittimità dell’ Artt. 4, comma 1 e Art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009, nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”), riconosce sia al docente di religione cattolica che al docente incaricato di attività didattiche e formative alternative alla religione, la partecipazione a pieno titolo al consiglio di classe riunito per l’attribuzione del credito scolastico.
Valga , infine, richiamare quanto previsto dalla normativa in materia di credito formativo, che, come contemplato nell’Art. 12 del D.P.R. 323/1998, concorre, ai sensi del comma 2 dell’ Art 11 dello stesso D.P.R., alla formazione del punteggio del credito scolastico.
In materia, la più volte citata O.M. n. 42/ 2011 richiama le disposizioni del D.M. n. 49 del 24/2/2000, di cui si citano qui, per brevità, solo i primi due articoli:
Art.1 (Oggetto ) comma1 Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.
Art.2 (Valutazione) comma 1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.”
Poiché il punteggio del credito scolastico deve tener conto anche dell’ eventuale credito formativo, pare opportuno che il collegio dei docenti espliciti anche nel POF i criteri e le modalità operative cui i consigli di classe, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative, devono uniformarsi durante le operazioni di attribuzione del punteggio.
Cordiali saluti
Il Dirigente Tecnico
Max Bruschi

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