Permessi per lutto
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Domanda
Ciao, Nicola!
Buon Natale, anzitutto!
Sapendoti sempre all'opera anche in questo giorni di festa, ti sottopongo la seguente questione.
Insegno religione cattolica alla secondaria di I grado, con orario cattedra su due istituti e sono di ruolo. L'ultimo giorno prima delle vacanze scolastiche di Natale (22 dicembre) è deceduto mio suocero. Io ho preso il giorno stesso come permesso per lutto. Vorrei sapere di quanti giorni posso ancora usufruire, se vanno presi continuativamente o posso prenderli al bisogno (anche a distanza di mesi) e comunque qual è il termine ultimo per usufruire dei giorni ancora a mia disposizione (fine anno scolastico, ovvero giugno 2012)?
Grazie ancora.
Un'idr affezionatissima.
Risposta
Il comma numero 1 dell’articolo 15 del CCNL 2007 recita così: “ Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
personale docente ed ATA.”.
Il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale numero 278 del 21 luglio 2000 recita: “Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Questo significa che i tre giorni di permesso devono essere richiesti e fruiti entro 7 gg. dall'evento luttuoso (Cfr. articolo 4 della legge 53/00 e D.M. 21/7/00 N. 278 art. 1, c. 2.)