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Altra griglia di valutazione

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Spett. prof. Incampo, sono una IdR della scuola secondaria di II grado. Nell’Istituto dove insegno abbiamo sempre utilizzato, a fine quadrimestre, la valutazione tradizionale (scarso, sufficiente, molto, moltissimo). Ora vorremmo modificare questo sistema aggiungendo un parametro (discreto). L’ufficio scuola della nostra diocesi ci ha assicurato che possiamo farlo, purché ciò venga deliberato dal Collegio docenti. Il nostro Dirigente scolastico, disponibile all’iniziativa, ci chiede di indicare in maniera precisa la normativa di riferimento, affinché la delibera del Collegio venga espressa in modo corretto. Ci può aiutare in tal senso? Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità porgo cordiali saluti.

Risposta


Ecco un’altra griglia di valutazione inviataci.
Risposta:
VALUTAZIONE e SCALA DI MISURAZIONE
Per ciò che riguarda la valutazione si cercherà, con la tecnica del testing, con la compilazione di schede, di questionari, di cruciverba, con la discussione guidata e con il singolo e con il gruppo, di verificare se è stata possibile la realizzazione del feedback con l’alunno. Le informazioni raccolte, relative al raggiungimento degli obiettivi e all’acquisizione dei contenuti, “ritornano”, quindi, sugli elementi del curricolo per valutare la loro efficienza e richiedere, se necessario, miglioramenti e correzioni di rotta.
Altresì, ci sembra opportuno e pertinente suggerire, in modo generale per la programmazione comune e in modo dettagliato per le singole programmazioni di classe, alcuni criteri oggettivi di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi finali del lavoro didattico. I criteri che ci sembrano idonei alla misurazione del processo didattico sono: l’attenzione, l’interesse, la partecipazione attiva e creativa al dialogo educativo, la conoscenza dei contenuti, la capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi, la comprensione e l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborazione, la capacità di riferimento alle fonti e ai documenti, l'impegno e la costanza nel portare avanti gli impegni richiesti dall’insegnante e il raggiungimento degli obiettivi specifici dell’anno scolastico 2011/‘12.
Appare importante sottolineare che il nuovo programma di religione cattolica segnala l’adozione, nell’ambito dell’insegnamento di religione, del principio della correlazione. Pertanto, in questo anno scolastico (2011/‘12), si cercherà di realizzare nel processo educativo, l’andamento didattico che va dall’esperienza umana verso la Rivelazione cristiana e dalla Rivelazione cristiana verso l’esperienza umana, illuminando in tal modo la “relazione reciproca” tra il Divino e l’Umano di cui, appunto, questo principio, si fa carico.
In ultimo, i docenti di religione cattolica, sulla base della seguente normativa generale per la valutazione in tutte le discipline
R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, artt. 79-82
R.D. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 77-789
R.D. 21 novembre 1929, n. 2049
L. 15 giugno 1931, n. 889, artt. 55-56
C.M. 3 giugno 1970, n. 189
C.M. 20 settembre 1971, n. 001, parte 7
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 3-4
C.M. 8 aprile 1975, n. 88
L. 4 agosto 1977, n. 517
C.M. 18 ottobre 1978, n. 252
O.M. 23 dicembre 1991, n. 395
L. 5 febbraio 1992, n. 104
C.M. 27 maggio 1993, n. 167
O.M. 2 agosto 1993, n. 236
e sulla base delle seguenti norme speciali per la valutazione nell’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica)
L. 5 giugno 1930, n. 824, art. 4
C.M. 23 settembre 1930, n. 117, comma 4
C.M. 25 gennaio 1964, n. 20
L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 2
D.P.R. 16 febbraio 1985, n. 751, art. 2.7
C.M. 17 ottobre 1986, n. 286
C.M. 21 gennaio 1987, n. 11
D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, aggiunta all’art. 2.7.
O.M. 22 dicembre 1990, n. 359, titolo VI, art. 31
vigenti attualmente per la comunicazione del giudizio scolastico alle famiglie degli alunni/e, relativamente all’«interesse» e al «profitto» (L. 5 giugno 1930, n. 824, art. 4),
PREMESSO CHE
1. la scala di valutazione, impiegata sino ad oggi dai docenti, costituita dalle seguenti voci espressive: ‘Insufficiente’, ‘Sufficiente’, ‘Molto’ e ‘Moltissimo’ risulta poco adatta alla misurazione di un’adeguata, precisa ed efficace valutazione del lavoro scolastico;
2. l’utilizzazione di una diversa scala di valutazione per la religione cattolica nell’I.T.I. – L.S.T. «S. MOTTURA» di Caltanissetta (si veda più avanti la Tabella n. 1), legittima dal punto di vista giuridico (si vedano le norme giuridiche generali e quelle speciali di cui sopra), risulta fondata anche dalle seguenti motivazioni:
2.1. dall’esigenza di armonizzare le modalità di valutazione della religione cattolica con quelle espresse dai colleghi delle altre materie;
2.2. dal bisogno di essere più attenti alle nuove modalità valutative considerate come mezzi espressivi migliori per estrinsecare efficacemente, incisivamente e schiettamente il giudizio scolastico;
2.3. dall’urgenza avvertita dai docenti di religione cattolica di migliorare la qualità del loro linguaggio valutativo ed espressivo rendendo sempre più chiaro ed evidente il percorso scolastico sostenuto dallo studente e quello che deve invece percorrere per giungere a risultati soddisfacenti;
2.4. dalla necessità reale dei docenti di esprimere la valutazione del «profitto» e dell’«interesse», per gli studenti avvalentesi, in modo chiaro, preciso, lineare, trasparente e condivisibile da tutti;
Ciò premesso, sulla base della C.M. 5 febbraio 1986, n. 42 e della C.M. 15 maggio 1989, n. 170, titolo I gli insegnanti di religione cattolica, avvertendo la necessità di esprimere il giudizio in modo preciso e chiaro per tutti, decidono di armonizzare la scala di misurazione del «profitto» e dell’«interesse», dimostrati dagli alunni nel processo edicativo-didattico, con la programmazione complessiva di ciascun Consiglio di classe dove operano e, in modo particolare, per quanto concerne le modalità di espressione della valutazione.
Pertanto, i docenti di religione cattolica decidono all’unisono di esprimere il giudizio per l’«interesse» e il «profitto» di ogni studente avvalentesi per l’IRC secondo la seguente Tabella (n. 1):
LIVELLO DI CONOSCENZA LIVELLO DI ABILITÀ VOTO AGGETTIVO SIGLA
L’allievo non ha nessuna conoscenza degli argomenti. L’allievo non ha conseguito le abilità richieste. 1, 2, 3, SCARSO SC
L’allievo conosce frammentariamente i contenuti della disciplina. L’allievo ha conseguito le abilità richieste in modo limitato, incerto e scorretto. 4, INSUFFICIENTE INS
L’allievo conosce superficialmente e con lievi lacune i contenuti della disciplina. L’allievo ha conseguito qualche abilità utilizzata con incertezza. 5 MEDIOCRE MED
L’allievo conosce in maniera completa ma non approfondita i contenuti della disciplina. L’allievo ha conseguito abilità nel risolvere problemi semplici. 6 SUFFICIENTE SUF
L’allievo conosce e comprende quando appreso. L’allievo dimostra abilità nelle procedure con qualche imprecisione. 7 DISCRETO DISC
L’allievo conosce, comprende, applica e padroneggia tutti gli argomenti senza errori. L’allievo organizza autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 8 BUONO BUO
L’allievo conosce, comprende, applica e padroneggia tutti gli argomenti senza errori e con sicurezza. L’allievo dimostra di saper cogliere il filo conduttore e i contenuti impliciti nel confronto. 9 OTTIMO OTT
L’allievo conosce, comprende, applica e padroneggia tutti gli argomenti senza errori con sicurezza e con notevole capacità critico-dialogica ovvero con sintesi e valutazioni autonome. L’allievo analizza e valuta criticamente contenuti e procedure. Usa la microlingua in modo attento e corretto. 10 ECCELLENTE ECC
Per quanto concerne la modalità di espressione della valutazione nell’insegnamento della religione cattolica, il Decreto Legge n. 137 del 1 settembre 2008 del Ministro Gelmini all'articolo 3 comma 4 e) così recita:
"è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi".
Il Decreto in questione non fa altro che riportare la situazione della valutazione degli alunni alla normativa vigente prima della Legge 517/77. E questo riguardava tutte le discipline tranne la religione cattolica.
In altri termini, il Decreto reintroduce, in tutti i gradi dell’istruzione, la valutazione numerica. Questo non significa che ci sarà la possibilità di introdurre i voti anche per religione.
Infatti, affinché la disciplina Religione Cattolica valuti in decimi e non in aggettivi, è necessario che il legislatore abroghi l’articolo 4 della legge n. 824 del 5 giugno 1930.
A tutt’oggi, il predetto Decreto non ritiene abrogato l’articolo 4 della Legge n. 824 del 5 giugno 1930 che regolamenta la valutazione dell’Insegnamento della religione cattolica.
In definitiva, l’insegnamento della Religione Cattolica, con i relativi programmi e valutazione, è regolato da leggi concordatarie per cui si ritiene che la valutazione dell’IRC continuerà ad essere espressa in aggettivi, a meno che il MIUR non intenda intervenire anche sulla valutazione espressa dall’IdR con apposito chiarimento.
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI (O CONDOTTA)
Il comma n. 3 dell’art. 2 del Decreto Legge numero 137 del 1 settembre 2008 recita così:
«La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo».
Il comma n. 3 dell’art. 2 del Decreto Legge numero 137 del 1 settembre 2008 recita così:
«La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo».
Questo significa che il voto in condotta concorrerà alla valutazione complessiva dell’alunno.

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