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Spagnolo come attività alternativa?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Nella mia scuola la presidenza vorrebbe proporre come materia alternativa, l'insegnamento della lingua spagnola.
Preciso che nel piano di studio dei due indirizzi presenti sono previste due lingue straniere (inglese e francese) e che in una delle tre sedi di cui è composto il mio istituto, da quest'anno è iniziata una prima che ha sostituito il francese con lo spagnolo.
La mia domanda è la seguente: è legittima questa proposta, anche se eventualmente venisse inoltrata solo nelle sedi o nelle classi dove non è già presente lo spagnolo come materia curricolare?
La proposta deve "obbligatoriamente" essere approvata dal Collegio docenti?
Grazie infinite per il tuo prezioso lavoro e per la tua disponibilità.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che le attività didattiche e formative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curriculari, così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985. che indirizza verso contenuti a carattere formativo vedi conoscenza dei diritti umani.
Tutto questo in risposta alla situazione giuridica.
Ma vogliamo affrontare la questione sul piano della logica e del significato dell’ora di religione e dell’ora alternativa ad essa.
Non è stato nella logica del legislatore dare figura giuridica ad un insegnamento fondandolo su una scelta di fede. Se così fosse, i credenti cattolici si sentirebbero vincolati a scegliere religione, i credenti in altre confessioni religiose o altre religioni o ancora di più i non credenti invece sceglierebbero di non avvalersi.
La ragione invece è un’altra ed è il caso di ribadirla con forza: la religione cattolica è disciplina che a pieno titolo è inserita nel contesto scolastico perché dà ragione della cultura, dell’arte, della vita stessa e delle espressioni varie della nostra civiltà che è fondamentalmente cristiana checché ne pensino quei colleghi che vorrebbero l’ostracismo.
Quanto detto, unicamente per riportare serenità nel dibattito in questione che deve prevedere libera scelta per chi al fatto religioso non fosse minimamente interessato ma preferisce altra cosa da fare nell’ora alternativa alla religione, senza paura se quanto avviene in quell’ora sia allettante.
Sempre però in ossequio al buon senso e tenendo in debito conto che l’insegnamento proposto per l’attività alternativa alletta anche per chi fa religione, perché non prevedere tale disciplina (un corso di lingua spagnola come attività opzionale e quindi accessibile anche a chi si avvale dell’ora di religione).

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