CM 158/96
- Autore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Caro Nicola,
non riesco a trovare da nessuna parte la circolare ministeriale numero 158/96.
Dove posso reperirla?
Grazie.
Risposta
Eccola la circolare ministeriale numero 158 del 26/4/1996:
Circolare Telegrafica n.158 del 26.04.1996 - Prot. n.20962/LM
0ggetto:Insegnanti di religione cattolica. Applicazione art.47, comma 7, C.C.N.L..
Con C.M. n.302 del 29.09.1995, relativa at assunzione insegnanti religione cattolica mediante contratto incarico annuale, est stata richiamata attenzione su disposizione contenuta art.47, comma 7 recente C.C.N.L. personale comparto Scuola, in base at cui rapporto lavoro insegnanti in parola viene costituito, sempre previa intesa con Ordinario diocesano, "possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
Con riferimento at ulteriori quesiti pervenuti in proposito, at integrazione istruzioni fornite con predetta C.M. n.302/95, precisasi quanto segue.
In attuazione citato art.47, comma 7, C.C.N.L., Capi Istituto, nel segnalare - possibilmente entro 15 giugno di ogni anno - esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d’obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art.41 C.C.N.L..
Richiamasi attenzione, tuttavia, su circostanza che formulazione pi volte richiamata disposizione contenute art.47, comma 7, est tale da far escludere che possa darsi luogo at risoluzione rapporto lavoro docenti gi in servizio at orario ridotto at fine portare altri at orario intero.
Infatti, come segnalato con menzionata C.M. n.302/95, cui indicazioni afferenti docenti at tempo parziale applicansi anche nei prossimi anni scolastici, in considerazione attuazione gradualit prevista dal pi volte detto art.47, comma 7, occorre tendere, in ambito ciascuna scuola, at prevista configurazione posti insegnamento religione cattolica con numero ore corrispondente at orario obbligatorio docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato utilizzando esclusivamente ore che, man mano si rendano disponibili (per quiescenza, dimissioni volontarie o altri motivi) in medesima scuola.
Limitatamente at dette ore, in sede raggiungimento intesa con Capi Istituto, atteso fenomeno contrazione classi e at fine sistemazione eventuali docenti religione perdenti posto, Ordinario diocesano potest proporre eventuali raggruppamenti orari su pi scuole - in via eccezionale, anche inferiori at quelli corrispondenti at orario obbligo -, operati in base criteri viciniorit et raggiungibilit sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario
SS.LL. sunt pregate riprodurre presente circolare et inviarla at Capi istituzioni scolastiche rispettive circoscrizioni.