Normativa sulla refezione scolastica
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Domanda
Buongiorno dott. Incampo, lo scrivente è un insegnante di religione della scuola primaria che le chiede lumi circa la normativa sulla refezione scolastica: è vero che gli i.r.c. in quanto specialisti non possono usufruire della mensa se non nel caso in cui si da la disponibilità a supplire agli insegnanti di classe in una determinata classe dalle 12.30 alle 14.30? Se una mia giornata lavorativa è di 4 ore di lezione al mattino e 2 ore al pomeriggio dopo la mensa, posso usufruire anche io come specialista di essa senza essere costretto a mangiare panini in qualche classe o uscire fuori in qualche bar? La ringrazio per la sua disponibilità. Mi faccia sapere.
Risposta
Ecco quanto dice il CCNL 2006 all’articolo 21 - intitolato Individuazione del personale avente diritto di mensa gratuita
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.
3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.