Materia o attività alternativa?
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Domanda
Gentile Prof. Incampo
volevo chiederle cortesemente un chiarimento. E' più corretto parlare di attività alternativa o materia alternativa? Questa va valutata alla fine del quadrimestre con un giudizio come per l'irc? Inoltre il docente di materia alternativa è obbligato a partecipare agli scrutini? Mi può dare i riferimenti giuridici a riguardo soprattutto per l'ultimo quesito?
La ringrazio.
Risposta
Chi non si avvale dell’IRC può chiedere di avvalersi di una attività alternativa e non “materia alternativa”.
La differenza è che l’IRC è curriculare, l’attività alternativa all’IRC non è curriculare.
Infatti non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni.
Quanto poi alla valutazione di detta attività il comma 5 dell’articolo 2 del DPR 122/09 recita così: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.”