Certificazione competenze
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Domanda
Carissimo, nella mia scuola ci stiamo formando sulla questione della certificazione delle competenze, ma l'insegnamento di religione cattolica non figura da nessuna parte. Puoi consigliarmi il modo in cui comportarmi e come rivendicare uno spazio che mi sembra legittimo? Puoi anche fornirmi riferimenti bibliografici? A proposito: complimenti per il tuo libro!
Risposta
E’ compito del collegio docenti deliberare sulla questione.
La Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007, a proposito delle “Certificazione delle Competenze”, al punto 2 così afferma: “L’articolo 10 del dpr 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica) prevede che “Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate”.
Questo significa che l’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere comunque certificata per chi si è avvalso di tale disciplina, perché sempre nella stessa Circolare leggiamo ancora “Conseguentemente la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra: … piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).
Questo significa che la certificazione delle competenze potrebbe avere la seguente scansione:
• Piano di studi seguito dall’alunno;
• Monte ore svolto;
• Discipline;
• Attività facoltative ed opzionali (IRC);
• Crediti formativi acquisiti;
• Altro
Il modello sperimentale parla “livelli di competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative”; questo significa che nel modello ministeriale comunque doveva esserci “Religione Cattolica/Attività Alternativa”, visto che i commi 1 e 2 dell’articolo 10 del decreto Legislativo numero 59 del 10 febbraio 2004 recitano così: “Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.”
Tenuto conto di questi dispositivi legislativi, si consiglia di invitare il Collegio docenti a predisporre la possibilità di segnalare le competenze acquisite anche per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.