Credito e IRC

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buon giorno Nicola, ancora una volta ti scrivo per sottoporti una questione su cui io e il dirigente siamo entrati in conflitto.
La nostra scuola, ai fini dell'ammissione all'esame di licenza media ha adottato un sistema che tiene conto del credito scolastico, dato dalla media dei voti, compreso il comportamento, e di crediti formativi che vengono attribuiti sulla base dell'impegno e del profitto conseguiti in determinate attività extracurricolari, curate comunque dalla scuola (es. teatro, latino, patente europea del computer, Ket, ecc.). L'irc viene escluso da qualunque computo con la motivazione che, siccome nella nostra scuola è stato richiesto solo lo studio individuale assistito, sarebbe discriminante, nei confronti di chi non si avvale dell'irc, attribuire un credito agli alunni avvalentesi.
Per ovviare a tale obiezione, alla quale ho più volte risposto sottolinenando che la stessa discriminazione ci sarebbe tra chi svolge le attività extracurricolari di cui sopra e chi non le fa, ho proposto che fosse data al consiglio di classe la possibilità di attribuire un credito che va da 0,1 a 0,3 punti (tale sarebbe l'incidenza dellai religione a seconda del giudizio, rispetto alla media riportata dal ragazzo) agli alunni che non fanno religione. Ti faccio presente, tanto per chiarirti ancor più la situazione, che tali alunni vengono inseriti in altre classi durante l'ora di religione, perchè la scuola non ha risorse per fare diversamente.
Il Dirigente mi ha risposto che non ha assolutamente intenzione di sottoporre la questione al Collegio Docenti, perché la scuola è laica.
Dimmi te cosa posso fare. Per un puntiglio la scuola rinuncia al suo compito educativo e mette in difficoltà più del 90 per cento degli alunni che si avvalgono dell'irc, per non parlare della dignità dello stesso insegnante di religione, che ha gli stessi diritti (pochi!) e doveri degli altri.
Grazie Nicola.

Risposta


E’ con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, che finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell’attribuzione del credito scolastico.
Infatti al comma 13 dell’articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: “I docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazione del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.”
Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.
Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: “L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Il criterio di attribuzione del credito scolastico da attribuire agli avvalentesi dell’IRC comunque vale per tutti gli studenti del triennio.
Inoltre ti faccio notare che le tabelle sono ministeriali e quindi non modificabili, mentre i criteri di attribuzione vanno deliberati dal Collegio dei Docenti e realizzati dal Consiglio di Classe.