Ore buche

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Sono ***, IdR nella secondaria superiore, a causa della dislocazione della scuola su ben 8 plessi, ho avuto un orario molto frammentato per cui sono costretto a spostarmi da un plesso all'altro svolgendo oltre le 18 ore di lezione altre 4 ore di spostamenti vari più due ore di buco per poter svolgere il mio orario di servizio (in tutto 24 ore a "disposizione"). Ho saputo vagamente di una sentenza di un T.A.R. che tende a regolamentare, anche economicamente, queste ore che, in un certo senso, esulano dallo stretto orario di servizio: ti risulta questa sentenza?
Grazie e buon lavoro.

Risposta


Il comma numero 3 dell’articolo 131 intitolato “Orario di insegnamento” del Decreto Legislativo numero 297 del 16 aprile 1994 recita testualmente. “L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.”
Il punto 2.1 lettera a) del DPR 751 del 16.12.1985 e del DPR 202 del 13.6.1990 recita: “Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurata dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri alla formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.
“La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.”
Questa è la norma che io conosco.
E come puoi leggere non si parla di ore buche, ma “di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe”.