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Legge 104 e collaboratore scolastico

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Dott. Incampo, le pongo il seguente quesito:
Il Collaboratore scolastico che possiede l'invalidità di cui all'art 21 della legge 104, ha precedenza assoluta nella graduatoria di Istituto per l'assegnazione del servizio nella sede principale della scuola rispetto ad un altro collega, ovviamente non in possesso della 104, ma che ha maggiore anzianità continuativa?
(Attualmente il possessore della L. 104, art. 21 ha avuto l' assegnazione nel plesso secondario ed egli avrebbe gradito un servizio nella sede principale, più facilmente raggiungibile.)
La ringrazio e la saluto per la disponibilità alla risposta.

Risposta


L’articolo 21 della legge 104/92 recita così “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda
.”
Questo significa che mentre al lavoratore gli vengono riconosciuti alcune precedenze all’atto della nomina, nella mobilità territoriale, nulla dice in merito alla destinazione e ai compiti assegnati all’interno dell’organizzazione scolastica.
Al limite si può trattare di opportunità attentiva, ma non di obbligo del Dirigente scolastico a venire incontro alle esigenze dell’interessato.

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