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Esiste una differenza tra diploma di abilitazione?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Egregio Dott. Incampo
sono un'insegnante di scuola primaria, in ruolo dal 1982. Da sempre insegno Religione nella mia classe avendo conseguito nel 1977 il Diploma di abilitazione all'insegnamento della religione rilasciatomi dalla Curia Arcivescovile di Milano.
Le nuove indicazioni in merito all’insegnamento della R.C. contenute nella circolare del 28/09/09 parlano di corsi di aggiornamento quadriennali (parte teologica e parte metodologica) con superamento di esami annuali per ottenere la conferma dell’idoneità all’insegnamento in oggetto.
Io mi sono iscritta, come richiesto, al corso tenuto dalla scuola di formazione teologica della zona pastorale VII perché ci tengo ad insegnare religione nella mia classe; mi pare in questo modo di puntare al meglio (almeno degli intenti) a quella unitarietà dell’insegnamento che dovrebbe essere fondamentale nella scuola primaria.
Premesso che nell’arco della mia carriera docente ho seguito comunque corsi di aggiornamento per la R.C., così come ho frequentato corsi relativi alle altre discipline da me insegnate, le domande che le pongo sono queste:
- Esiste una differenza tra diploma di abilitazione rilasciato dalla Curia, con voto in trentesimi e firmato dall’Arcivescovo e certificato di idoneità rilasciato dal Direttore di un corso? Infatti nel modulo che la Curia richiede si parla di certificato di idoneità e non di diploma di abilitazione
- Giuridicamente un diploma di abilitazione (come ad esempio il mio diploma magistrale che mi abilita ad insegnare in classe) può avere una “scadenza”, può essere revocato?
La ringrazio per i chiarimenti che vorrà darmi anche perché nella stessa situazione si trovano altre colleghe sia nella mia scuola sia nel corso che sto frequentando e c’è molta confusione in merito.
Distinti saluti.

Risposta


Un conto è il titolo di qualificazione professionale, altro è il decreto di idoneità.
Il titolo di qualificazione professionale, il diploma magistrale, non ha scadenza, ma l’idoneità è valida solo se non è stata revocata.

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