Incarichi annuali: Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
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Domanda
Buongiorno, gentile dott. Incampo! In riferimento alla domanda del 15 ottobre che gli è stata inoltrata da un collega di i.d.r. della scuola secondaria di primo grado relativa alla ricostruzione di carriera, le pongo questo mio quesito. Sono un i.d.r. in ruolo nella scuola secondaria di primo grado e la scuola dove insegno mi ha fatto la ricostruzione seguendo il modello presente in rete. La ragioneria di Macerata non l'ha vidimata, e ha fatto un rilievo, perché afferma che il mio stipendio deve essere adeguato allo stipendio della scuola secondaria di primo grado e non di secondo grado. Nel frattempo invece l'ufficio del tesoro secondo ART.7 e 8 della L. 241/90: in via provvisoria ai sensi dell'art.172 della l. 312/80 mi si informa che con la rata di giugno è stata data applicazione al decreto di ricostruzione carriera.
Ho chiesto spiegazioni visto che altri miei colleghi della provincia di Ascoli Piceno hanno avuto la ricostruzione con lo stipendio non adeguato alla scuola secondaria di primo grado ma a quella di secondo grado e la ragioneria mi ha risposto che stanno controllando ma è probabile che mi verrà richieste indietro somme che ho percepito ma che non avrei dovuto percepire. Per favore mi può
chiarire la questione e cosa posso fare?
Mille grazie.
Risposta
E’ il caso che tu faccia notare alla Ragioneria provinciale dello Stato che le tabelle stipendiali degli Insegnanti di religione cattolica di scuola secondaria – e questo a prescindere se questi è docente di IRC nella scuola media inferiore e/o superiore – sono quelle previste per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, così come previsto dal comma 6 dell’articolo 3 del DPR numero 399 del 23 agosto 1988 che così recita: “Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.”
A conferma di quanto sopra faccio notare che tale norma è stata richiamata dal comma 7 dell’articolo 66 del CCNL 1995, confermata dal comma 1, al numero 8, del CCNL 2003 e definitivamente recepito dall’ultimo CCNL e precisamente al numero 8 del comma 1 dell’articolo 146.(Cfr. Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95).