Retribuzione passaggio di ruolo
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Domanda
Carissimo Nicola,
sono una ex idr, dall'a.s. 2007-2008 immessa in ruolo nella classe di concorso A037. La segreteria della mia scuola ha avviato la mia ricostruzione di carriera: dopo la ricostruzione del periodo precedente al ruolo IRC (dall'as. 1985-1986 fino al 2005- sono entrata nel ruolo IRC nel cosidetto primo scaglione) e la ricostruzione post ruolo IRC, non riesce a procedere nella ricostruzione del periodo successivo all'immissione A037. L'USP della mia provincia ha risposto al quesito posto dalla mia segreteria dicendo che il Ministero non ha ancora predisposto i canali per i casi come il mio. Sai tu dirmi qualcosa?
Risposta
Il commi 3 e 4 dell’articolo 12 del DPR numero 1079 del 29 dicembre 1970 così recitano: “Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, numero 3, e dalle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell’assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all’atto del passaggio.
Con effetto dal 1 luglio 1970, l’importo ancora in godimento dell’assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l’attribuzione di successive classi di stipendio, per proporzione e per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 e del precedente comma del presente articolo.
La legge 312 dell’11 luglio 1980, in modo particolare l’articolo 52, e la Circolare Ministeriale numero 366 del 29 dicembre 1983 non hanno mai escluso da questo beneficio gli insegnanti di religione cattolica.