Mi faccia sapere cosa ne pensa
- Autore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Gent.mo prof. Incampo, sono un insegnante di religione di ruolo. Posseggo l'idoneità per l'insegnamento della religione cattolica. Il mio problema è questo: per quale motivo mi viene impedito il trasferimento in altra provincia per il ricongiungimento a mio marito? Sono al corrente della legislazione vigente, la quale dice che per ottenere il trasferimento, mi deve essere rilasciata l'idoneità all'insegnamento (ancora?) da parte dell'ordinario diocesano della provincia a cui chiedo il trasferimento. Mi perdoni: ma per quale motivo devo ottenere un'altra idoneità, quando già ne posseggo una? Forse insegnare la religione cambia a secondo della provincia? Non mi sembra, anche perché ai colleghi delle altre discipline è richiesta una sola abilitazione all'insegnamento, aldilà della provincia in cui si va ad insegnare. Tuttavia io ho chiesto che mi venga rilasciata l'idoneità all'insegnamento in altra provincia, ma non mi è stata rilasciata, senza che mi venisse data nessuna spiegazione. Lei cosa ne pensa a questo proposito? Perchè noi insegnanti di religione, dobbiamo essere classificati insegnanti di serie B? Perchè le regole che stabiliscono i trasferimenti degli altri insegnanti, non debbano valere anche per noi insegnanti di religione? Purtroppo è come lottare contro i mulini a vento. Se può, mi faccia sapere cosa ne pensa.
Grazie anticipatamente!!!
Risposta
Hai scelto di essere docente di religione e quindi questo presuppone che tu conosca tutta l’atipicità di detto insegnamento.
Ti ricordo che la legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all’articolo 9 che recita così: “L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.” (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).
Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte “d’intesa”, sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.
Ma che cosa significa essere nominati d’intesa?
Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell’intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono tre:
1. La fissazione delle ore;
2. L’individuazione dell’insegnante;
3. La scelta della scuola
Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l’Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l’orario cattedra.
Il secondo e il terzo parametro sono di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano: cioè è, e sarà, l’Ordinario a individuare il docente che manderà in una determinata scuola.
In ultimo volevo ricordarti che essere di ruolo non significa affatto poter andare dove si vuole anche se non ci sono posti disponibili.
L’Ordinanza chiarisce anche che si può chiedere di poter andare in una dicoesi solo se ci sono posti vuoti e disponibili.