Permessi non retribuiti
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Domanda
Gentile prof. Incampo, sono un’insegnante di religione a tempo determinato nella scuola primaria, vorrei chiederle dei chiarimenti in merito ad eventuali permessi per motivi personali, dal momento che mi è stato detto, da una delle segreterie da cui dipendo, che agli insegnanti non di ruolo non spettano tali permessi.
Approfitto, inoltre, per chiederle eventuali novità per gli IdR appartenenti al 30%: le attuali graduatorie saranno “ad esaurimento”? C’è la speranza di una futura immissione in ruolo?
La ringrazio per la Sua disponibilità e Le auguro “Buon Anno”.
Risposta
Tu sei destinatario di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 19 del CCNL 2007 – confermato dal CCNL 2007 - che recita testualmente: “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.”
E’ opportuno però tener presente che il comma 8 sempre dell’articolo 19 così recita: “I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Se però è disponibile un collega che accetti di sostituirlo, anche scambiando con lui la giornata libera, può evitare la non retribuzione e la eventuale interruzione dell’anzianità di servizio.
Naturalmente deve presentare istanza al Dirigente Scolastico con la proposta di sostituzione.
Inoltre ti ricordo che la fruizione dei permessi è oggetto di contrattazione decentrata d’istituto che potrebbe benissimo prevedere anche lo scambio di giornata libera per evitare i danni dell’interruzione della maturazione dell’anzianità di servizio.