Ricostruzione di carriera o scatti biennali?
- Curatore:
- Email:
Domanda
Gent. mo Professore
La disturbo per avere un suo parere in merito al mantenimento degli aumenti biennali degli insegnanti di religione in fase di ricostruzione di carriera.
Le porto un caso:
Dopo quattro anni di insegnamento un docente di religione della scuola secondaria di II grado ha presentato domanda di ricostruzione di carriera.
Ha maturato due aumenti biennali di Euro 655,24.
Pertanto al momento della ricostruzione della carriera percepiva uno stipendio pari a
1° fascia da 0 a 2 anni di | Euro 16.703,51 + |
Aumenti biennali | Euro 655,24 |
RPD riguardante 10 mensilità | Euro 1.425,50 |
Totale | Euro 18.784,25 |
Con la ricostruzione di carriera il docente passa nella 2° fascia stipendiale da 3 a 8 anni e lo stipendio è pari a Euro 17.154,75.
La scuola ha presentato la ricostruzione di carriera attribuendo al docente lo stipendio di
1° fascia da 3 a 8 anni di | Euro 17.154,75 |
RPD riguardante 12 mensilità | Euro 1.710,60 |
Totale | Euro 18.865,35 |
Non sono stati attribuiti Euro 203,99 dato dalla differenza tra il trattamento economico in godimento pari a Euro 17.358,74 (Euro 16.703,50+ Euro 655,24 ab) e la nuova posizione contrattuale spettante Euro 17.154,75.
Tale differenza è data dall'ammontare degli aumenti biennali.
Si chiede se la somma di Euro 203,99 può entrare nella struttura stipendiale come assegno ad personam che verrà riassorbito quando il docente passerà nella 3° fascia stipendiale da 9 a 14 anni. La scuola ha osservato che con l'inserimento di Euro 203,99 come assegno ad personam si verifica una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti di ruolo.
Va tuttavia rilevato che il comportamento delle scuole in merito è differente.
Le chiedo inoltre se ha già il testo del parere della II Sezione del Consiglio di Stato in merito al quesito formulato dal MIUR in materia di valutazione ai fini della progressione di carriera del servizio prestato dai docenti di Religione immessi in ruolo.
Grazie. Mi scuso per il disturbo e spero nella sua risposta. Cordiali saluti e auguri di Buone Feste.
Risposta
La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita:” Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”.
Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera…… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Ecco perchè il legislatore ha previsto che la ricostruzione degli insegnanti di religione non è un fatto automatico, ma potrà avvenire solo su richiesta dell’interessato, perché in alcuni casi, come il caso in questione, conviene più la retribuzione economica con scatti biennali che una retribuzione con ricostruzione di carriera.
In conclusione: siccome il docente aveva solo il diritto agli aumenti biennali, col maturare il diritto alla ricostruzione e facendone domanda, acquisisce una nuova posizione stipendiale che non prende in alcuna considerazione il trattamento economico precedentemente maturato con l’attribuzione degli scatti biennali, ma consegue altri benefici, relativi per esempio a permessi, assenze e ferie, che non sono compresi nella posizione precedente.
Infatti il parere della II Sezione del Consiglio di Stato va nella stessa direzione pur affrontando un problema diverso.