Anno di prova e astensione facoltativa
- Curatore:
- Email:
Domanda
Le pongo i seguenti quesiti: dopo essere assunta in ruolo come IRC, dall’1/9/2005, firmando quindi il contratto a tempo indeterminato, posso godere, nel periodo di formazione, minimo 180 gg. utili di servizio, di 5 giorni di astensione facoltativa (art. 7 legge 1204 del 30/12/71 e legge n° 53 art. 5 comma 2 del 8/3/2000), e tali giorni entrano a far parte del computo dei 180 giorni? Eventualmente finiti i 180 giorni minimi a marzo 2006, da tale data ho facoltà di usufruirne? Gli eventuali giorni di chiusura della scuola, “ponti”, stabiliti dal consiglio di circolo, entrano nel computo dei 180 giorni? La ringrazio anticipatamente.
Risposta
L’articolo 437 del Testo Unico, Decreto legislativo numero 297/94, prevede che tutti gli insegnanti immessi in ruolo perchè vincitori di concorso, quindi anche gli insegnanti di religione cattolica, devono essere nominati in prova e ammessi ad un anno di formazione.
Il comma 1 dell’articolo 438 del Decreto legislativo numero 297/94 recita: “La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.”
Questo significa che affinché l’anno sia valido l’insegnante dovrà prestare effettivamente 180 giorni di servizio.
La nota del 28 maggio 2001 - Prot. n. 39/segr. dir. pers. recita così: “L’anno di formazione, istituito con gli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 20.5.82, è disciplinato dall’art. 440 del T.U. Nel comma 2 si legge infatti che il periodo di prova ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; e che per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.”
Questo significa che il periodo da prendere in considerazione è dall’1 settembre fino alla fine delle lezioni.
Per essere più chiari: non entrano nel computo dei 180 giorni:
- le assenze per malattia;
- le assenze per aspettativa (tranne quelle per mandato Parlamentare);
- le assenze per ferie;
- le vacanze estive.
Questo significa che nel computo dei 180 giorni entrano anche i “giorni di chiusura della scuola, ponti stabiliti dal consiglio di circolo”.
In conclusione: dal primo settembre 2005 al 30 giugno 2006 dovrai sottrarre tutti i giorni di assenza per malattia e tutti i giorni di astensione facoltativa (art. 7 legge 1204 del 30/12/71 e legge n. 53 art. 5 comma 2 dell’8/3/2000); se avrai come risultato un numero superiore e/o uguale a 180 vorrà dire che hai soddisfatto al requisito del numero dei giorni, altrimenti l’anno di prova lo rimanderai all’anno successivo.