Modificare, con effetto immediato, la disponibilità...

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Domanda


Le sottopongo per scritto il problema che le ho esposto a voce: Un Istituto Statale Secondario Superiore di Istruzione Artistica (Ist. D’Arte + Liceo Artistico) ha espresso formalmente all’Ufficio Scuola della Diocesi le esigenze orarie per l’IRC il 12 luglio 2005 in questo modo: n. 28 ore presso l’Ist. Statale d’Arte della città e n. 15 ore presso il Liceo Artistico. Ha segnalando in particolare l’esigenza di formare una cattedra con 15 ore al Liceo e 3 ore all’Istituto d’Arte. L’ufficio Scuola il 19 agosto 2005 ha soddisfatto le esigenze orarie proponendo tre docenti IRC: - una con le 15+3 ore come richiesto - una con 18 ore presso l’Ist. d’Arte - alla terza docente, che completa l’orario in altre scuole, sono state assegnate le restanti 7 ore. Il giorno 3 novembre 2005 giunge, tramite fax la richiesta del Dirigente dell’Istituto di “modificare, con effetto immediato, la disponibilità per l’insegnamento della Religione Cattolica (con la diminuzione di un’ora) in quanto una classe dell’Istituto d’Arte ha scelto di non avvalersi di tale insegnamento. Si chiede di inviare una nuova individuazione delle docenti, tenendo conto delle seguenti esigenze orarie: ore 26 presso l’Istituto Statale ore 15 presso il Liceo Artistico”. A parte i conti che non tornano (le 28 ore diminuite di 1 diventano 26!) quali riferimenti normativi precisi invocare e quali passi fare in una situazione così confusa? Aggiungo che l’insegnate con le 18 ore ha avuto bisogno di una supplente che è già stata assegnata. Grazie!

Risposta


Per prima cosa chiariamo che se la comunicazione delle ore all’Ufficio scuola diocesano fatta dal Dirigente è datata 12 luglio 2005 significa che lo stesso era a conoscenza del numero delle classi e soprattutto era a conoscenza del numero degli avvalentesi per classi nel suo Istituto, altrimenti non avrebbe fatto la comunicazione di numero 28 ore presso l’Istituto Statale d’Arte della città e numero 15 ore presso il Liceo Artistico.
Questo perché la scelta di avvalersi dell’ora di religione va fatta all’atto dell’iscrizione.
Nella comunicazione fatta via fax il Dirigente afferma che “una classe dell’Istituto d’Arte ha scelto di non avvalersi di tale insegnamento” e non si capisce perché solo in data 3 novembre 2005, e cioè dopo quasi quattro mesi dalla comunicazione del numero delle classi, il Dirigente si rende conto che una classe, dico una classe, cioè la totalità degli alunni, non ha chiesto di avvalersi dell’IRC.
Evidentemente è mancata qualcosa nella tempistica della scelta di avvalersi o meno.
A proposito di avvalersi ecco tutto quello che si dovrebbe sapere a proposito della scelta di avvalersi o meno dell’IRC:
Per la scuola secondaria superiore.
“In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l’iscrizione d’ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell’Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero delta Pubblica Istruzione “, questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC effettuata dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione, si considera confermata d’ufficio per gli anni successivi; il modulo è l’allegato D della CM numero 3 del 5.1.2001. Quindi non è corretta la consegna ogni anno di moduli di scelta e tantomeno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato (Cfr. CM n 174 del 14/12/2001).Il punto 2.1 lettera a) del DPR 751 del 16.12.1985 e del DPR 202 del 13.6.1990 recita: “Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurata dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri alla formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.
Inoltre è giusto che il Dirigente scolastico sappia che il punto 2.1 lettera b) del DPR 751 del 16 12.12.1985 recita testualmente: “b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.
Tale normativa riguardo alla scelta naturalmente al fine di stabilire l’organico.
Pretendere di cambiare le cose ad anno scolastico iniziato, potrebbe significare una sistemazione dell’ora di religione in un quadro orario che faciliti l’evasione il che non è nello spirito della norma che invece intende rispettare la libertà della scelta religiosa dell’alunno.
Ma vi è di più e cioè la violazione del punto 2.1 lettera b) del DPR numero 751 del 12 dicembre 1985 da parte dello stesso Dirigente scolastico.
Nella fattispecie la comunicazione fatta dal Dirigente scolastico deve essere considerata destituita di fondamento, sia per le motivazioni sopra espresse, sia perché non è possibile cambiare l’organico dei docenti ad anno scolastico già avviato, per la tutela degli interessi giuridici ed economici degli insegnanti nominati.
Appare veramente strano, è caso più unico che raro, che dopo l’inizio delle lezioni, una classe intera, abbia potuto decidere di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Sarebbe opportuno interessare della questione il Direttore regionale per verificare la correttezza e la trasparenza dell’operato del Dirigente scolastico.
Al Dirigente scolastico si potrebbe consigliare la visita quotidiana del nostro sito per evitare di incorrere in errori di questo tipo.