IRC: Chi ha ragione?
- Curatore:
- Email:
Domanda
Sono ***, responsabile dell’USD della diocesi di ***. Ho parlato per telefono con Lei oggi. Le scrivo per sottoporle questo problema: una docente di scuola dell’infanzia ha accettato una nomina su 4 Istituti Comprensivi e 9 plessi per arrivare a 16 sezioni. La docente ha sempre voluto scuole di montagna perché le permettevano di fare un orario di servizio modulare che le consentiva di raggruppare le ore e quindi di recarsi nelle scuole una volta ogni due o tre settimane, anziché ogni settimana. Ma quest’anno, con il cambiamento di un dirigente e con l’aumento delle sezioni (la docente entra di ruolo con il secondo scaglione ed ha dovuto accettare 16 sezioni) non le hanno permesso di fare un orario modulare. Così l’insegnante ha chiesto di cambiare la nomina ed ha ottenuto in questo l’appoggio di due dirigenti che si sono rivolti anche all’ufficio scolastico regionale per chiedere la liceità della nomina su così tante scuole, tra loro distanti più di 35 KM. In data 16 settembre ho ricevuto la prima lettera di uno dei due dirigenti con la quale si chiedeva di conoscere i criteri e i parametri usati per costruire quella cattedra, riservandosi ulteriori provvedimenti in base alla risposta fornita. L’USD ha risposto che i parametri usati sono gli stessi seguiti per gli altri docenti e contenuti nella normativa diocesana pubblica, garantendo trasparenza oggettività e continuità nel maggior numero possibile di plessi, ma questo non è bastato e il dirigente sta muovendo nuovi passi, anche se al momento non sappiamo quali. Essendo il sottoscritto anche un docente, mi sono rivolto al sindacato SNADIR che ha risposto che a norma del Testo Unico non è possibile cambiare una nomina dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Il sindacato CISL ha invece risposto che questa norma è superata e se c’è un errore si può cambiare la nomina con effetti immediati, ma secondo loro l’ordinario diocesano non è tenuto al rispetto dei parametri che valgono per gli altri docenti, grazie all’intesa CEI-MPI. L’unico ostacolo, sempre secondo la CISL, potrebbe venire da un ricorso al giudice del lavoro per il problema della distanza delle scuole superiore ai 35 KM con i mezzi pubblici. Vi chiedo cortesemente di fornirci dei parametri certi sulla normativa, se può modificare adesso le nomine di più insegnanti per rettificare quella della docente in oggetto e che cosa rischia l’USD nel caso in cui non modificasse quella nomina.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che nella nota ministeriale numero 65 del 22 luglio 2004 inviata ai Direttori regionali leggiamo: “I posti dell’organico da consolidare sono riportati nella colonna “f” della citata tabella e corrispondono, così come prescritto dalla legge, al 70% dei posti complessivamente istituiti. Le SS.LL. possono operare, quindi, la ripartizione dell’organico, sia territoriale che per ciascun grado di istruzione, entro il limite complessivo del contingente indicato nella citata colonna “f”.”
Questo significa che già dal 22 luglio 2004 i Direttori regionali erano invitati a formulare le cattedre di religione cattolica tenendo presente il territorio delle singole diocesi, e non solo le cattedre, ma anche gli spezzoni orari.
Quindi i Direttori regionali sono i responsabili delle formulazione delle cattedre e degli spezzoni orari, anche se per formularle si “servono” delle competenze degli Uffici Scuola Diocesani.
Stando a quello che si legge nella nota sopraccitata i Direttori regionali avrebbero potuto formulare cattedre solo in senso orizzontale, cioè cattedre di ore di sola scuola dell’infanzia, cattedre di ore di sola scuola primaria, cattedre di ore di sola scuola secondaria di primo grado e cattedre di ore di sola scuola secondaria di secondo grado.
Al comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Interministeriale numero 72 del 30 settembre 2004, invece, leggiamo: “In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di grado di istruzione, anche differenti, purché le quote afferiscano al medesimo ruolo regionale”.
Questo significa che i Direttori regionali potevano costituire cattedre, anche se in via residuale, formate da ore di scuola primaria e scuola dell’infanzia, naturalmente se l’insegnante era in possesso oltre che dell’idoneità dell’Ordinario diocesano anche dei titoli di studio previsti dall’Intesa.
Quanto detto potrebbe servire per interpretare quanto ha fatto il Direttore regionale.
Voglio dire: niente di più strano che il docente è in possesso del titolo di studio e dell’idoneità solo per la scuola dell’infanzia e la formulazione della cattedra è stata fatta tenendo presente tale limitazione.
Nel momento in cui l’insegnante ha firmato i contratti proposti e accettati dai vari Dirigenti scolastici, senza riserve, ha anche accettato di prestare servizio nelle sedi assegnate.
Essendo già trascorsi più di venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico le possibilità che ha il docente sono due:
dimettersi per l’impossibilità di assicurare il servizio;
accettare l’orario che gli è stato formulato e quindi continuare a prestare servizio.
Nel primo caso se si dovesse dimettere l’insegnante l’Ufficio Scolastico Diocesano dovrà provvedere all’individuazione del nuovo insegnante con possibilità di raggruppamenti orari anche di tipo verticale tra le scuole interessate.
Nel concludere, essendo – come detto sopra – responsabilità del Direttore Regionale la formulazione delle cattedre e del Dirigente scolastico la stipula del contratto, non c’è nessuna preoccupazione per l’Ufficio scolastico diocesano per un eventuale intervento del giudice del lavoro.