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IRC: Certezza maggiore nei successivi anni scolastici

Domanda


Salve, è la prima volta che vi scrivo. Sono una insegnante di religione del Nord Italia e ho necessità di sottoporvi il seguente quesito. Sono una IdR al quinto anno di servizio con cattedra completa, nonché con progressione economica di carriera; in quanto tale, vanto, giuridicamente, una certezza maggiore nei successivi anni scolastici, se non in riferimento alla conferma nell’attuale sede di assegnazione, quantomeno circa la continuità di attribuzione dell’orario completo? Vi ringrazio sin d’ora.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che l’insegnante di religione che non è di ruolo è destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato.
E’ utile anche ricordare che le regole dei contratti di lavoro, sia essi a tempo indeterminato che a tempo determinato, vengono definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, e per gli insegnanti il settore naturalmente è la scuola.
Il comma numero 5 dell’articolo 37 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2003 del settore scuola recita: “Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.”
L’insegnante di religione cattolica non di ruolo è in possesso di un contratto di lavoro annuale che inizia il primo settembre e finisce il 31 agosto dell’anno successivo.
Questo significa che l’insegnante di religione nominato su quella sede, continuerà a restarci solo se ci saranno le stesse ore (le condizioni) e se continuerà ad esserci la conferma d’intesa tra il Dirigente scolastico e l’Ordinario diocesano (i requisiti).
In conclusione: con il contratto a tempo determinato non hai nessuna garanzia né di conferma della sede, né di conferma delle stesse ore di insegnamento dell’anno precedente.

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