IRC: Anno sabbatico

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Domanda


Ciao. Sono una insegnante di IRC nelle Scuole Primarie. Insegno da 10 anni. Questo è il quinto con incarico annuale. Ho partecipato al concorso. L’ho superato. Sono tra quelli che devono essere immessi in ruolo, penso tra due anni. Volevo chiederti una cosa: è possibile per me chiedere una sorta di anno sabbatico dall’insegnamento in questo anno appena iniziato? Anche metà anno, tipo nel secondo quadrimestre. Sono sopraggiunti dei motivi che richiedono una pausa da parte mia. Puoi darmi informazioni in merito? Grazie.

Risposta


Credo che potrai avvalerti di un periodo di aspettativa non retribuita.
L’articolo 18 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2003 intitolato – Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, recita testualmente: “1. L’aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L’aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Ricordo inoltre che “I docenti e i dirigenti scolatici … possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni …” (Cfr. articolo 26 della Legge numero 448 del 23 dicembre 1998).
Infine vorrei far presente che il Ministero della Pubblica Istruzione ha chiarito con la Circolare Ministeriale numero 96 del 28 aprile 2000 che la richiesta di aspettativa è sottratta all’apprezzamento discrezionale del Dirigente Scolastico e che la stessa non può essere frazionata.