IRC: Permesso per lutto e lectio brevis
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Domanda
Caro Nicola, vorrei sottoporti due domande diverse. In primis: in quest’anno scolastico, a seguito di un lutto in famiglia, ho fruito di due dei tre giorni previsti dal contratto. Premesso che la fruizione di tali giornate non è necessariamente continuativa, esiste un termine a seguito del quale decade la possibilità di godere del terzo giorno rimanente? Se non ne faccio richiesta entro quest’anno scolastico, potrò in seguito utilizzare ancora questa giornata di permesso, evidentemente in relazione al medesimo evento funebre? Inoltre: pare che per l’ultima giornata di scuola sia prevista da noi la lectio brevis. Ti chiedo quindi: è lecito che, per quegli insegnanti che, per la lezione abbreviata, si vedranno diminuito l’orario giornaliero, la scuola imponga il recupero delle ore mancate? Se non erro, mi sembra che il recupero sia solo legato ad eventuali permessi orari richiesti e che non debba avvenire prima della fruizione del permesso stesso, e che, inoltre, debba avvenire entro i due mesi successivi. Pertanto trattandosi dell’ultimo giorno di lezione, può la scuola costringerci a recuperare anticipatamente quelle ore “perse”? Grazie ancora, un’idr.
Risposta
Il comma 1 dell’articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2003 recita: “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA”.
Il comma 4 sempre dell’articolo 15 recita ancora: “I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.”
Questo significa che i tre giorni dovranno essere usufruiti nell’anno scolastico in corso e non nell’anno scolastico successivo.
Quanto poi alla seconda domanda faccio presente che la “lectio brevis” è stata abolita con la sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro (1995).
Il punto di riferimento è la norma che prevede almeno 200 giorni interi di lezioni per anno scolastico (Cfr. Testo Unico).
Eventuali adattamenti del calendario scolastico devono tener conto di detta norma e non comportare attività di recupero di ore da parte di chicchessia.