IRC: Retribuzione fino al 30 giugno o fino al 31 agosto?
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Domanda
Gentilissimo professor Incampo, il segretario della mia scuola vorrebbe sapere se un insegnante di religione nominato come supplente annuale, perché senza titolo, ha diritto al pagamento fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche. Secondo il segretario questi insegnanti sono supplenti temporanei e quindi vanno retribuiti fino al 30 giugno. Puoi aiutarmi? Perché sempre secondo il segretario non c’è nessuna norma che dica che la retribuzione deve essere fatta fino al 31 agosto. Grazie per la sua preziosissima consulenza.
Risposta
E’ opportuno che tu faccia leggere al tuo “Segretario” la Circolare Ministeriale numero 182 del 1 luglio 91 che riporto interamente, inoltre faccio notare che lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che “E’ illegittimo il provvedimento che stabilisca che i rapporti di lavoro previsti dai contratti annuali dei docenti di religione abbiano termine al 30 giugno, anziché al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento” (Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI numero 5397 del 9 ottobre 2000).
Ecco la circolare numero 182:
“A decorrere dall’anno finanziario 1987 gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali fanno carico, per ciò che concerne le retribuzioni e gli oneri riflessi, ai capitoli 1034, 1035, 1036 dello stato di previsione di questo Ministero nel fondato presupposto che l’incarico nelle scuole secondarie e la supplenza nelle scuole elementari e materne venissero conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico e su posti vacanti in organico (di fatto), convenzionalmente accertati alla data dell’1 settembre di ogni anno.
Con la nuova Intesa, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si è venuta a creare la casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l’insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dalla Intesa a partire dall’anno scolastico 1990/91.
Per mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati denominati “supplenti temporanei” e in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico - economica prevista per tale categoria di personale.
Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico e il cui costo trova imputazione ai predetti capitoli 1034, 1035, 1036.
A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione i quali, com’è noto, cessano dall’incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell’idoneità all’insegnamento da parte dell’Ordinario Diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti di età, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili fino a quando perduri tale loro situazione soggettiva.
Si deve contestualmente affermare che la posizione retributiva dei docenti privi del titolo specifico, per effetto della mutata condizione soggettiva rispetto agli anni scolastici precedenti, viene a perdere i benefici economici eventualmente acquisiti con l’anzianità di servizio quando siano ricorse le condizioni previste dall’art. 53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato dall’art. 3, commi 6 e 7, del DPR 399/1988.
Anche per la decorrenza iniziale della retribuzione si appalesano differenze rispetto a quella prevista per i docenti in possesso del titolo specifico in quanto dalla natura di supplente annuale discende la necessità di far decorrere la retribuzione dalla data di assunzione in servizio.
Per ciò che concerne il regime delle assenze, invece, si applica nei confronti dei docenti di cui trattasi la disciplina prevista dall’art. 3, comma 9, del citato D.P.R 399/1988.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.”.