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SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE XII – IGIENE E SANITA’

Per quanto riguarda l’aspetto della nia (nutrizione e idratazione artificiale) lascio la parola ad un esperto come l’amico Massimo Gandolfini:

Roma 12 giugno 2017


[…]

NUTRIZIONE e IDRATAZIONE ARTIFICIALE (NIA)

“Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale …” – art.1 comma 5 presente ddl.
Sostanzialmente, si considera NIA come fosse una vera e propria terapia che, in quanto tale, può essere sospesa. E’ un abuso non giustificato.

La “bibbia” della professione medica – “Manual of Medicine, Tinsley R. Harrison e Eugene Braunwald, 1^ edizione 1950, 16^ edizione 2016) – opera una precisa distinzione fra due concetti spesso erroneamente considerati sinonimi:

-

terapia: ogni trattamento sanitario finalizzato alla guarigione di un malato
- cura: ogni presidio assistenziale destinato alla cura della persona.


Ne deriva che la TERAPIA è relazionata alla MALATTIA; la CURA è relazionata alla PERSONA.
Se non c’è malattia non c’è terapia, mentre se e ovunque c’è persona, c’è cura.
Le “cure assistenziali di base” sono: igiene del corpo, pulizia del cavo orale, eliminazione delle secrezioni, alimentazione ed idratazione, modifiche periodiche della postura.

Tutte azioni che numerose volte e quotidianamente ognuno di noi esercita su sé stesso, per la CURA del proprio corpo.

A quale logica risponde l’affermazione per cui quando la suddetta cura viene praticata da altra persona in quanto il soggetto non è autonomo, diventa una terapia – anzi, un accanimento terapeutico – che in quanto tale può essere sospeso?

Non è accettabile che si ignori o venga totalmente disatteso il pensiero con cui si è espresso più volte il Comitato Nazionale di Bioetica, nel 2005, investito direttamente del problema:

-
“Alimentazione ed idratazione artificiali, in quanto mezzi ordinari di sostegno vitale, non possono essere considerati terapie in senso stretto, e fanno parte delle cure assistenziali dovute ad ogni malato, soprattutto se inabile”

- “Acqua e cibo non diventano una terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale … La sospensione di nutrizione ed alimentazione va valutata non come doverosa interruzione di un accanimento terapeutico, ma piuttosto come una forma particolarmente crudele di abbandono del malato”


- “La richiesta nelle DAT di un tale trattamento si configura come la richiesta di una vera e propria eutanasia omissiva, omologabile sia eticamente che giuridicamente, ad un intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo”

- “Idratazione ed alimentazione in persone in stato vegetativo persistente vanno ordinariamente considerate alla stregua di un sostentamento vitale di base e, come tale, non possono essere interrotte



Comunque, anche per quanto riguarda NIA deve valere il principio di APPROPRIATEZZA: se l’alimentazione e l’idratazione appaiono appropriate rispetto allo stato clinico del paziente non costituiscono accanimento terapeutico e non possono essere sospese.
Ovviamente, qualora il medico si trovasse di fronte ad una condizione di malassorbimento, di rigetto, di non assimilazione, di stasi di circolo per deficit di pompa cardiaca, sarà il primo garante dell’interruzione in quanto presidio “non appropriato” e dannoso.
Ancora una volta, è compito (dovere) del medico valutare e verificare, secondo “scienza e coscienza”, se vi sono o meno i requisiti di appropriatezza e disporre la propria azione coerente.

MINORI ED INCAPACI (art. 3)

L’estrema delicatezza di questo capitolo non è adeguatamente percepita dal testo del ddl, che presenta pericolose insufficienze e contraddizioni.
Nel comma 1 si dichiara il “diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione … Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.
Nel comma 2 si dichiara, comunque, che “il consenso informato .. è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore …”
Sorgono spontanee alcune domande:

-
chi ha la responsabilità di definire e dichiarare il livello di “capacità di comprensione e di decisione” di quel dato minore o incapace?
- chi controlla quanto le sue volontà siano effettivamente rispettate nel consenso informato?
- in caso di conflitto chi controlla e chi decide?


Si rimane molto perplessi nel constatare che vengono totalmente ignorati i principi di “beneficienza/beneficialità – non maleficienza” dichiarati e garantiti da ben tre documenti internazionali: Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina, Guida sulle decisioni di Fine Vita del Consiglio d’Europa e Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo.
Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza 132/1992, ha categoricamente escluso che i genitori possano impedire che i propri figli siano sottoposti a trattamenti sanitari necessari per la loro salute:

“il trattamento sanitario indispensabile per la salute potrà essere imposto – in forza degli artt.333 e 736 c.c. – anche contro la volontà dei genitori e del tutore”.



Prof. Massimo Gandolfini Neurochirurgo e Psichiatra - Primario U.O. Neurochirurgia
Direttore Dipartimento Chirurgia Testa Collo - Presidente Comitato Family Day 2015/2016