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IRC: un'ombra sul credito

Autore:
Biavaschi, Stefano
Fonte:
CulturaCattolica.it

Ora che gli scrutini della scuola secondaria superiore sono terminati e quindi non rischiamo di influenzare i consigli di classe finali nell'attribuzione del credito scolastico di religione, possiamo finalmente dirlo: le nuove normative al riguardo sembrano essere cambiate a nostro sfavore.
Colpevole l'ultima ordinanza ministeriale del ministro Francesco Profumo, emessa solo quattro giorni prima del termine del suo mandato.
L'ordinanza ministeriale più completa che la precedeva, cioè l'O.M. N.128 del 24 maggio 1999, era stata esauriente e molto chiara, riportando nell'art. 3 i seguenti tre fondamentali commi circa l'effetto dell'IRC sul credito:

  • I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.” (comma 2)
  • L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 [cioè gli IDR] riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.” (comma 3)
  • L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3 [cioè l'IRC]”. (comma 4)


Ben tre commi dedicati al credito IRC, che finalmente facevano chiarezza sull'intera questione. Invece l'ultima ordinanza del ministro Profumo, l'O.M. N.13 del 24 aprile 2013, uscita quasi a fine anno scolastico, ha completamente depennato i preziosissimi comma 3 e comma 4. Rimane solo questa dicitura:

  • I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito insegnamento e al profitto che ne ha tratto” (Art 8, comma 13)


La pubblicazione di quest'unico comma ha generato non poca confusione in diverse scuole, ove si è talvolta giunti alla frettolosa conclusione che i commi della precedente O.M. fossero abrogati nella sostanza, per cui si è proceduto con la non-verbalizzazione dell'attiva partecipazione all'IRC quale fattore che concorre all'attribuzione del credito.
Qualcuno obietterà che la citata “partecipazione a pieno titolo” sia sufficiente a metterci sullo stesso piano degli altri colleghi, ma non è così. Occorre infatti distinguere tra IDR e IRC: l'IDR ha ancora lo stesso peso degli altri colleghi (cioè vota per l'attribuzione del credito così come loro), ma l'IRC non ha più alcun peso specifico se non influisce più sulla “banda di oscillazione” e se non va più verbalizzato fra i criteri che hanno concorso nell'attribuire il relativo punto aggiuntivo.
La nostra impressione è che, se non si tratta di una scelta voluta (e non lo è perché non è stata concordata fra le parti), si sia trattata di una grossa distrazione a cui ora occorre porre rimedio.
A conferma di questo c'è il fatto che l'intera e lunga ordinanza N.13 del 24 aprile 2013 non cita nemmeno una volta l'O.M. 128 del 24 maggio 1999, mentre è prassi comune dei documenti ministeriali citare e riprendere tutte le ordinanze precedenti, o almeno elencarle nella premessa. Poiché invece non compare neanche una volta la classica dicitura “vista l'ordinanza ministeriale numero 128...”, ne deduciamo che per la troppa fretta (4 giorni dopo il governo Monti chiuderà i battenti) tale circolare non sia stata appunto nemmeno ...vista!
La cosa curiosa è che invece risulta puntigliosamente chiarito il credito dei non avvalentesi, e perfino di chi, invece della materia alternativa, svolge studio individuale; si legge infatti nella citata ordinanza Profumo:

Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il
consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni
che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio
individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato
dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui
l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito
extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi
” (Art 8, comma 16).

Insomma, per chi non fa religione l'ordinanza è fin troppo chiara: partecipazione alla banda di oscillazione e perfino certificazione.
Due pesi e due misure. Speriamo che il nuovo ministro in carica, Maria Chiara Carrozza, torni a fare chiarezza con la prossima ordinanza ministeriale, ristabilendo equilibrio e giustizia.

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