Eluana e il diritto
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:

Cari amici,
abbiamo ricevuto da un nostro lettore questo interessantissimo contributo sulla vicenda di Eluana Englaro, che da tempo ci occupa e ci preoccupa.
Oltre che essere grati all’autore, vi invitiamo a prelevare il testo completo e a farne oggetto di dialogo, confronto e discussione. È troppo grande il bene della vita per non dare tutto il nostro impegno!
Gent.ma redazione
per quanto possa essere utile, allego un mio contributo, giuridico - ma non troppo - sulle sentenze che hanno “deciso” la vita di Eluana.
Quello che colpisce di più è l’innovazione dell’ordinamento giuridico attuata mediante sentenza. Da nessuna parte stanno scritte le cose che dice la sentenza della Cassazione, né sono rinvenibili interpretativamente; o - meglio - l’interpretazione che è stata fatta, per mezzo di una valutazione estensiva dell’art. 32 Cost., è del tutto incompatibile con altre norme dell’ordinamento a protezione della vita. E’ ovvio che con una interpretazione - per quanto legittima sia - non si può contravvenire ad altre norme dell’ordinamento del tutto chiare ed immediatamente applicabili.
In ogni caso, l’interpretazione risulterebbe erronea perché non coerente con l’ordinamento vigente.
Ma tant’è.
Ora è il momento della preghiera e dell’impegno per una normativa che tuteli anche il limite dell’umanità.
Ecco la conclusione dell’articolo, che potete prelevare, per approfondirne le ragioni e per comunicarle ad amici e conoscenti, visto che in tanti, su questo argomento, spesso esprimono pareri svariati: «Un’ultima considerazione sull’altra condizione fissata in sentenza: l’irreversibilità della condizione di incoscienza.
Anche qui con criterio rigoroso la Suprema Corte ha affermato che “non vi deve essere alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno”.
Si è detto tuttavia che nel caso di specie non risulta vi sia affatto concordanza in ambito scientifico sulla possibilità di un accertamento di “irreversibilità” di tal fatta (a meno di non annacquare anche tale condizione) se l’“irreversibilità” non fosse così sicura, verrebbe automaticamente meno uno dei presupposti su cui si regge tutta la decisione.»
Avv. Stefano Spinelli
- Articolo di Iustitia, ANNO LXI, LUGLIO-SETTEMBRE 2008 78KArticolo di Iustitia, ANNO LXI, LUGLIO-SETTEMBRE 2008