Condividi:

Non vogliamo l'aborto a San Marino

Autore:
Tommaso Scandroglio
Fonte:
CulturaCattolica.it
In occasione dell'assemblea pubblica «Ma questo è un uomo. Teniamone conto quando parliamo di aborto» del 26 gennaio, ci ha colpito. per la sua chiarezza e ragionevolezza, questa analisi sintetica della Relazione al Progetto di legge "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile" e del Progetto di legge "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile", del prof. Tommaso Scandroglio.
La proponiamo, nella speranza che anche chi non ha potuto partecipare possa trarne vantaggio

Introduzione

1. Il punto centrale e primario per ogni discussione di carattere morale, giuridico e sociale sull'aborto parte da una domanda di carattere biologico: al momento del concepimento abbiamo un qualcuno o un qualcosa nel ventre della madre? Questa è la domanda principale, perché se c'è un qualcosa l'aborto è legittimo, se c'è un qualcuno l'aborto è illegittimo. L'embriologia afferma senza esitazione che lo zigote è già un organismo vivente appartenente alla specie dell'Homo sapiens: è già individuo: "un essere ontologicamente unitario" - composta da più parti, tra loro coordinate ed integrate, dotata di esclusiva identità genotipica e fenotipica altamente specializzata e di proprie funzioni che generano un'autonomia biologica. E' un ente organico a sé stante, distinto da altri enti biologici (altre cellule, tessuti, organi e apparati e la madre stessa) e quindi autonomo sia in senso genetico che citologico, che funzionale. Anche le fasi successive alla fertilizzazione offrono una prova che lo zigote è un organismo umano perché peculiari solo di quest'ultimo: la crescita cellulare diversa dalla replicazione cellulare di altre cellule; la necessità dell'impianto nell'endometrio dell'embrione; alcune fasi dello sviluppo morfologico, esempio lo sviluppo degli organi; alcune proprietà del processo epigenetico prese congiuntamente sono tipiche solo di un organismo, quali l'autonomia, la continuità, la gradualità, la coordinazione, la teleologia.

2. Prova indiretta che l'aborto è l'uccisione di una persona è dato sia dagli stessi pro-choice che parlano di "dramma" dell'aborto ("evento spiacevole" si legge nella relazione). Se l'aborto fosse solo l'eliminazione di un grumo di cellule, perché parlare di "dramma"? Sia dall'esigenza di varare una legge ad hoc. Se il nascituro fosse solo un grumo di materia biologica perché avere una legge apposita? Basterebbe l'attuale disciplina normativa riguardante gli interventi sanitari.

3. L'essere persona del nascituro non viene meno in caso di difetti qualitativi o di mancanza di funzioni o di mancanza di perfezione perché non ha completato lo sviluppo oppure a motivo delle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o delle circostanze in cui avviene la gravidanza. Infatti non sono meno persona se mi manca un braccio o se sono cieco o se non sono cosciente o se sono in fase di sviluppo (lo si dice anche per gli adolescenti) o se sono stato concepito a motivo di uno stupro o se sono ancora dipendente da mia madre durante o dopo la gestazione. Questo perché la dignità di una persona (la sua preziosità intrinseca) non riposa sul plesso fisico-empirico, bensì nella sua natura umana di carattere razionale.

4. Se è dunque essere umano (biologia) è persona (filosofia), se è persona la sua volontaria e diretta uccisione è dal punto di vista morale un assassinio. Se è persona è soggetto di diritto (giurisprudenza), se è soggetto di diritto deve essere a lui riconosciuto il diritto alla vita, diritto prodromico alla titolarità di altri diritti: ucciderlo significherebbe dal punto di vista giuridico un omicidio. La legge non può mai legittimare - come invece vuole la presente Proposta - un male morale.

5. Il diritto alla vita non è comprimibile perché il bene vita è indisponibile: dunque non è legittimo l'uccisione del nascituro per motivazioni di carattere economico, sociale, etc. addotte dalla madre o per le circostanze in cui è avvenuto il concepimento. Nemmeno per rischi legati alla sua salute per almeno due motivi: il diritto alla salute della madre non è bilanciabile con il diritto alla vita del figlio; non si può mai compiere il male per un fine buono. Un appunto che riguarda il diritto alla salute della madre: molti studi hanno dato prova che in merito ad una gravidanza indesiderata la salute psicofisica della donna riceve un sicuro beneficio dal portare a termine la gravidanza rispetto all'aborto (sindrome post-abortiva).

Commento alla Relazione

1.
Il titolo della legge è ingannevole "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile": si tratta invece di una norma volta alla legittimazione della pratica abortiva.

2. "la maternità dovrebbe sempre originarsi da una libera scelta della donna". Risposta: al momento del concepimento la donna è già madre. La maternità quindi è un fatto da riconoscersi, non è una scelta da operare. Dal fatto poi discendono responsabilità da assumersi inevitabilmente, ossia da te madre dipende la sopravvivenza del figlio: è un dovere morale naturale nascente da un fatto. Nella relazione si fa quindi riferimento alla "libera scelta" della madre: il principio di autodeterminazione della donna però non può calpestare il principio di autodeterminazione del nascituro dovendo quest'ultimo essere riconosciuto come soggetto di diritto.

3. In merito all'affermazione contenuto nella Relazione riguardo al fatto che il nascituro riceve lo status di figlio solo allorché la madre lo riconosca, possiamo rispondere che tale affermazione è falsa. Infatti il nascituro è già figlio indipendentemente da eventuali riconoscimenti. Figlio indica un fatto: la relazione biologica tra un essere umano e chi lo ha generato. L'America c'era prima di essere scoperta. Anzi: è proprio la sua esistenza che ha permesso la sua scoperta. Quindi non spetta alla donna "ammantare tale status biologico di altri significati", bensì è suo dovere riconoscere un fatto biologico - la presenza di un bambino nel suo ventre e dunque il rapporto di maternità- da cui derivano responsabilità morali.

4. La relazione muove delle critiche alla sanzione carceraria per l'aborto. Risposta: la pena giuridica all'illecito morale dell'aborto è la giusta risposta sanzionatoria dello Stato perché soddisfa pienamente le tre funzioni della pena. Funzione retributiva: alla qualità del vulnus, l'uccisione di una persona, deve corrispondere la qualità della sanzione di carattere penale. Se io legislatore ponessi un'eccezione, intenderei quell'essere umano o una non persona o una persona di serie B. E' questione attinente alla giustizia e al rispetto del principio di uguaglianza. Funzione rieducativa: la pena è utile per far prendere coscienza alla donna e alla collettività della gravità del crimine commesso e dunque che si è ucciso una persona: la presa di coscienza di aver commesso un atto malvagio è la prima condizione per ravvedersi. Funzione dissuasiva: in tutti i Paesi in cui l'aborto è stato depenalizzato gli aborti sono aumentati. Un nota bene: come per gli altri reati starà poi al giudice con equità commisurare la portata della pena alla condizione specifica della donna per individuare il coretto grado di imputabilità (età, maturità, condizioni sociali, pressioni psicologiche che hanno condizionato la libertà, etc.)

5. La Relazione poi sostiene che la sanzione penale non serve ad impedire l'aborto. Questa affermazione è valida nella sua assolutezza, non valida nella prospettiva del maggior bene possibile. Il timore della sanzione scoraggia alcuni/molti, ma di certo non tutti. Però perlomeno scoraggia alcuni/molti. Sposando invece la prospettiva assolutistica dell'estensore della Relazione allora dovremmo depenalizzare tutte le condotte criminose perché comunque, nonostante i reati di omicidio, furto, stupro, esisteranno sempre assassinii, ladri e stupratori. In breve una della funzioni della pena è tentare di abbassare il più possibile il numero di illeciti, consapevole che anche la pena più rigorosa per qualcuno comunque non sarà un efficace deterrente.

6. La relazione poi dichiara che sanzionare l'aborto costringe le donne ad andare all'estero, strada praticabile solo dalle più abbienti. La sanzione per l'aborto quindi creerebbe disparità di trattamento. Risposta: come prima accennato, la pena ha una funzione anche dissuasiva: intralciare per quanto è possibile la realizzazione di un crimine. Tale pena, nel caso specifico, risulterà più efficace per le meno abbienti e meno efficace per le più abbienti. Detto in altri termini, la pena scoraggerà da una pratica immorale almeno i soggetti più poveri che quindi saranno più tutelati dalla legge. Felice quell'uomo che non avendo soldi non può andare a donne e ad ubriacarsi. Questa è la giusta prospettiva in cui inquadrare i viaggi all'estero per abortire. Di contro, quale Stato depenalizzerebbe l'acquisto di droga perché i compratori per evitare il carcere sono costretti a varcare i confini dello Stato per acquistare l'eroina?

7. Altra critica della Relazione in merito all' "invisibilità" dell'aborto a seguito della sanzione penale, cioè alla sua clandestinità: tutti i reati sono clandestini, cioè invisibili, non commessi alla luce del sole ed evitando di fare loro pubblicità (a parte qualche propaganda radicale in tal senso). La clandestinità è connessa quindi con il profilo penalistico di una condotta. L'ordinamento giuridico non si deve domandare: questa condotta è clandestina? Allora legalizziamola così non avverrà più al buio. Ma invece si deve domandare: questa condotta è contraria al bene comune e ai diritti fondamentali della persona? Sì, allora la vieto, anche se è molto diffusa e molto nascosta.

8. In merito ai rischi a cui si deve esporre la donna che vuole abortire perché abortire in San Marino è reato - aspetto anch'esso criticato dalla Relazione - appuntiamo un paio di riflessioni. In primo luogo pare irrealistico che la cittadina di San Marino non possa purtroppo andare ad abortire in sicurezza altrove. In secondo luogo - ed è l'aspetto più importante - chi compie il male non può chiedere che gli venga apprestata immunità dai rischi. Chi vuole compiere una rapina non può chiedere che nessuno gli spari. Chi compie il male si espone liberamente ai rischi connessi ed è un bene che sia così perché il rischio connesso con l'atto illecito può essere un efficace deterrente.

9. In merito alla doppia affermazione contenuta nella Relazione: "donna libera di disporre del proprio corpo … diritto personale inalienabile di disporre del proprio corpo": non c'è libertà assoluta di disporre il proprio corpo. Ad es. il Codice civile italiano prevede all'art. 5 "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica"; l'art. 579 cp vieta l'omicidio del consenziente, l'art. 580 cp l'aiuto al suicidio, senza tenere conto di mille altre normative che obbligano a condotte conservative della propria salute e vita (cinture di sicurezza, abbigliamento e sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.) e al divieto di schiavitù anche volontaria: alcuni beni, a motivo dell'altissimo loro pregio, sono indisponibili. Ma anche ammesso e non concesso che ci fosse una libertà assoluta di disporre del proprio corpo, il nascituro non è biologicamente parte del corpo della madre perché possiede Dna differente da quello della madre. Non è un ricciolo di materia della madre. Dunque tale libertà di disposizione non può interessare il figlio. Allo slogan "l'utero è mio e ci faccio ciò che voglio" occorre rispondere che l'utero sarà pure tuo, ma non chi c'è dentro l'utero perché il figlio non è di proprietà della madre, altrimenti sarebbe "cosa".

10. La relazione come l'art. 2 della Proposta promuovono l'uso di metodiche anticoncezionali: è provato da diversi studi che la diffusione della contraccezione provoca la diffusione degli aborti almeno per due motivi. Primo: ogni metodo contraccettivo prevede un certo margine di fallacia. Chi assume contraccettivi aumenta il numero di rapporti proprio perché si sente protetto. Ciò comporta che quella possibilità seppur risicata di fallimento del mezzo contraccettivo debba essere moltiplicata per 10, 50, 100 rapporti. E laddove ci fosse un concepimento non voluto è quasi certo che la donna deciderà per l'aborto. Inoltre la contraccezione dal punto di vista psicologico è un "No alla vita": ciò educa le coscienze e quindi laddove ci fosse un concepimento la donna si risolverà ad abortire. La contraccezione poi provoca altri danni: reificazione della persona, banalizzazione del rapporto sessuale, anaffettività, riduzione del piacere anche dopo la cessazione dell'uso di metodi contraccettivi, egoismo, etc.. Viene da domandarsi: vogliamo questi danni per i nostri figli?

11. La relazione poi fa riferimento ad altre normative nazionali e sovranazionali (UE) che legittimano l'aborto. Dal punto di vista morale questo rinvio non ha fondamento: se il mio vicino di casa ammazza e ruba ciò mi legittimerà ad ammazzare e rubare? Detto ciò questi documenti tutelano anche il concepito: Risoluzione Parlamento Europeo 372/88, 327/88 e 16/03/89; Raccomandazione Parlamento Europeo 1046/86; Raccomandazione Consiglio d'Europa 1100/89 e 874/79; Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989) e Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (1959) approvate dall'ONU; Convenzione interamericana sui diritti dell'uomo (1969), art 4.

12. Per la relazione vietare l'aborto sarebbe decisione propria di uno Stato teocratico. Risposta: lo Stato teocratico non è quello che si ispira alla legge naturale e quindi vieta quegli atti immorali gravemente dannosi per il bene comune (la sfera pubblica a cui la Relazione fa cenno), bensì è quello che importa in ambito civilistico elementi propri della fede. Dunque vietare l'aborto non è scelta teocratica, ma propria del potere temporale di chi governa, perché l'aborto è un omicidio al pari di qualsiasi altro omicidio che lo Stato ha il dovere di proibire. Punire l'aborto non è scelta confessionale, bensì razionale, perché attinente alla morale naturale: il bene e il male sono giudizi emessi dalla ragione. In altre parole non serve essere cattolici per dire che l'omicidio e il furto sono azioni malvagie. Comandare invece con legge dello Stato di recarsi alla messa domenicale sarebbe scelta teocratica.

13. L'estensore della Relazione poi fa la parafrasi di un famigerato e frusto esempio della femminista Judith Thompson (l'esperimento mentale del violinista) qui declinato come donazione di sangue: non si può obbligare a portare a termine una gravidanza come non si può obbligare nessuno a donare il sangue per salvare una certa persona. L'esempio non regge per due ordini di motivi. Se la salvezza di una persona dipende solo da me io ho il dovere morale di aiutarlo, posto che l'aiuto non metta a repentaglio la mia vita perché ho anche il dovere morale prima di tutto di tutelare la mia vita. Ad esempio: vedo un bambino che sta per affogare in un palmo d'acqua, non c'è nessun altro che può aiutarlo, io so nuotare, allora è mio dovere intervenire, altrimenti sarebbe un'omissione colpevole. Infatti non impedire un evento che si ha la possibilità di evitare, nel rispetto della proporzione tra effetti negativi e positivi, significa produrre quell'evento. Di contro articoliamo un secondo esempio: vedo un bambino che sta per affogare in un torrente in piena, non c'è nessun altro che può aiutarlo, ma io non so nuotare, posso lecitamente astenermi: mi astengo non perché voglia la sua morte, ma perché voglio tutelare la mia incolumità. Parimenti, se io avessi un particolare ed unico tipo di sangue che salva quella persona e non potrebbe che salvarsi grazie a me io ho il dovere di donarlo, a meno che sono in fin di vita io. Dalla decisione della madre di continuare la gravidanza e solo da questa decisione dipende la salvezza del figlio e quindi la madre ha il dovere morale di continuare la gravidanza. Passiamo al secondo motivo per cui l'equivalenza "obbligo di portare a termine la gravidanza = obbligo di donare il sangue" non regge. Alcuni fatti producono particolari responsabilità - particolari doveri morali - riferibili solo ad alcuni soggetti: io non ho il dovere morale di donare sangue a chiunque, ma se necessario ho il dovere morale di donarlo a mio figlio: gli altri possono donarlo, io ho il dovere di farlo proprio perché su di me grava un dovere naturale di tutela del figlio. Io non ho il dovere morale di provvedere alla cura di qualsiasi figlio, ma del mio sì. La madre ha quindi il dovere morale di provvedere alla cura - e quindi alla sopravvivenza - del proprio figlio portando a termine la gravidanza nei migliori dei modi, anche e soprattutto proprio perché madre. Se il piccolo Mario si ammala o muore perché la madre non lo ha nutrito, la madre finisce in galera, non io (eccetto nel caso in cui sia a conoscenza del pericolo e pur potendo non sono intervenuto: omissione di soccorso). Se il piccolo Mario viene abbandonato in un'auto per ore, la madre, e non altri, può venire incriminata per abbandono di minori. Il dovere di educazione dei figli grava sui genitori, non sugli estranei.

Commento alla Proposta di legge

L'articolato riproduce in sintesi la legge italiana 194
Art.1
" "Lo Stato riconosce alla donna il diritto alla procreazione cosciente e responsabile". Lecito questo diritto purché sia rettamente inteso. Non deve quindi essere inteso come un diritto alla procreazione, perché diritto inesistente, bensì come diritto a ricevere la formazione adeguata per procreare in modo cosciente e responsabile, ossia sapere che nel ventre della madre c'è un essere umano, che la madre e il padre devono prendersi cura di lui sin da quando viene ad esistenza cioè dal momento del concepimento, che la contraccezione contraddice il fine procreativo dell'atto sessuale e anche di quello unitivo e che fomenta il fenomeno abortivo. Nella legge il periodo prima riportato invece significa: diritto all'aborto e alla contraccezione.
Art. 2:

  • Pare che l'unico motivo non legittimante l'aborto sia la limitazione delle nascite. Ma se una donna con due figli non vuole il terzo? E se affermasse che tale nascita turberebbe il suo equilibrio psicologico? Non sarebbe quindi motivo legittimante l'aborto perché lesivo della sua salute? Non sarebbe quindi un modo rispettoso della legge per aggirare la legge stessa che vieta il ricorso all'aborto per limitare le nascite? Esiste perciò una contraddizione interna.
  • Questo articolo promuove l'educazione affettiva/sessuale nelle scuole: bene parlare di educazione all'affettività: è dall'amore per un'altra persona e per i figli che trova fondamento la sessualità, altrimenti è genitalità. Da ricordare poi che il primo soggetto deputato all'educazione e quindi all'educazione all'affettività, sono i genitori perché questo tipo di educazione tocca temi intimi, personali, delicati e chi meglio del genitore conosce il figlio, i suoi trascorsi, carattere, tempi di maturazione etc.? L'educazione può comunque essere delegata a terzi ma sarebbe bene che fosse un'educazione impartita da persona a persona e non massificante. Detto ciò sappiamo bene che l'educazione sessuale nelle scuole è educazione alla genitalità da esercitarsi in tutta sicurezza e quindi dis-educazione all'aborto e contraccezione, perché su tutto il resto i ragazzi sanno molto più di noi.

Art. 4:
  • la donna può abortire: per qualsiasi motivo entro i primi 90 gg senza giustificazione alcuna; dopo i 90 gg per motivi legati alla salute psico-fisica e dopo il placet dei medici. In entrambi i casi l'aborto è permesso sempre e comunque perché qualsiasi motivo anche di ordine sociale, economico può riverberarsi sulla sfera psichica come malessere, disturbo, preoccupazione etc.
  • anche la minorenne può abortire. La minorenne è incapace giuridicamente di vendere un'auto ma può in piena autonomia, senza nemmeno il consenso dei genitori e/o il parere del giudice dei minori, decidere di uccidere il figlio?


Conclusione
  • la legge è una norma ingiusta perché legittima l'assassinio dei nascituri
  • la legge non è emendabile in meglio, l'unico voto lecito è quello contrario.


Tommaso Scandroglio

La lettera di don Gabriele Mangiarotti ai cattolici di San Marino

I servizi di San Marino RTV

Il telegiornale
  • Intervista al Dott. Filardo

  • Vai a "Abbiamo detto... Gli Editoriali"