La legge sulla procreazione assistita in sintesi

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Accesso alla procreazione assistita
Consentito solo nei casi di sterilità o infertilità documentata e non risolvibile terapeuticamente.

Quali coppie possono accedere alla fecondazione assistita?
Coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. No ai single, ai gay, alle mamme nonne e alla fecondazione post mortem.

No all’eterologa
Vietata la fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.

Consenso informato
Informazione alle coppie dei possibili effetti sanitari e psicologici e dei costi dell’intera procedura. Entrambi i soggetti devono esprimere per iscritto la volontà di accedere alle tecniche di procreazione assistita.

Tutela del nato e del nascituro
Si assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

Strutture autorizzate
Strutture pubbliche o private autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro.

Embrioni e sperimentazione
Vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Ricerca clinica sull’embrione solo se finalizzata alla tutela della sua salute e del suo sviluppo.

Limiti alla produzione di embrioni
E’ possibile produrre il numero di embrioni necessario a un unico e contemporaneo impianto, e comunque non più di tre.

Diagnosi preimpianto
Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.

Sanzioni
Previste sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge.

Crioconservazione
Consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.