IdR stabilizzato
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Domanda
Gentile professore, potrebbe indicarmi gli estremi legislativi che attestano che un insegnante con ricostruzione di carriera e da considerarsi stabilizzato sul suo posto di lavoro?
Grazie sentitamente.
Risposta
Afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento con il titolo di qualificazione professionale;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.
Inoltre il comma 1 dell’articolo 19 del CCNL 2007 li equipara a quelli di ruolo anche per quanto riguarda ferie, permessi ed assenze.