Scatti biennali
- Autore:
- Fonte:
Domanda
Gent.mo Prof.,
Sono un insegnante della scuola primaria.
Purtroppo sono in una situazione di oblio. E’ stata fatta richiesta degli scatti biennali, ma il dsga si rifiuta di fare la richiesta all ufficio competente, affermando che sono richiedibili solo dopo i quattro anni di servizio . Da sue conoscenze e’ giusto che gli insegnanti di religione hanno questo diritto , ovvero degli scattti biennali dopo 2 anni di servizio? Dopo aver fatto diffida per richiedere questo diritto, cosa devo fare?
Grazie in anticipo.
Risposta
Gli scatti biennali sono una adeguamento stipendiale automatico, cioè non è necessario far domanda per ottenerli; e spettano a tutti gli incaricati annuali quindi a prescindere dal numero delle ore
La Circolare Ministeriale numero 595 del 20 settembre 1996 al secondo comma del punto 1.4 recita “Ai docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria … si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’articolo 53, comma 5, della legge 1.7.1980 numero 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50%, dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato”.
Questo significa che se hai maturato gli anni hai diritto agli scatti biennali.
Rispondendo ad uno quesito posto dalla Ragioneria dello Stato di Macerata, la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – ha affermato che gli scatti biennali “a partire dal 1 gennaio 2003 devono essere calcolati sullo stipendio tabellare allegato al CCNL 2003, comprensivo anche dell’indennità integrativa speciale”.
Relativamente alla seconda domanda rispondo che, al raggiungimento di una determinata anzianità giuridica/economica, si ha diritto “allo scatto”.
Le fasce stipendiali attuali, a seguito del CCNL del 4/8/2011 sono state cosi rideterminate: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/27 – 28/34 – 35.
Quanto poi alla terza rispondo rispondo che gli incaricati non stabilizzati hanno diritto al primo mese di malattia ad una retribuzione pari al 100% il primo mese e al 50% secondo e terzo mese.
Nessuna retribuzione nei mesi successivi.