Scatti biennali

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Buonasera prof. Incampo,
durante il corso/concorso IRC a cui sono iscritta, oggi in merito alla ricostruzione di carriera, non ho capito bene alcune cose.
Gli scatti biennali, lei ha detto, sono di euro 18, mentre con la ricostruzione di carriera, se non ho capito male, c'è l'aumento di 200 euro. Ma per tutti i gradi di scuola e dopo quanto tempo c'è questo aumento?
poi non ho capito bene, senza ricostruzione carriera, con solo incarico annuale, dopo il primo mese di malattia (stipendio al 100%), lo stipendio viene ridotto al 50%, fino a quando?
Con la ricostruzione di carriera, invece no, giusto? Con la ricostruzione di carriera invece fino a quando, in caso di malattia, ti viene riconosciuto lo stipendio al 100%?
Cordialità.

Risposta



Gli scatti biennali sono una adeguamento stipendiale automatico, cioè non è necessario far domanda per ottenerli; e spettano a tutti gli incaricati annuali quindi a prescindere dal numero delle ore
La Circolare Ministeriale numero 595 del 20 settembre 1996 al secondo comma del punto 1.4 recita “Ai docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria … si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’articolo 53 , comma 5, della legge 1.7.1980 numero 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50%, dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato”.
Questo significa che se hai maturato gli anni hai diritto agli scatti biennali.
Rispondendo ad uno quesito posto dalla Ragioneria dello Stato di Macerata, la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – ha affermato che gli scatti biennali “a partire dal 1 gennaio 2003 devono essere calcolati sullo stipendio tabellare allegato al CCNL 2003, comprensivo anche dell’indennità integrativa speciale”.
Relativamente alla seconda domanda rispondo che, al raggiungimento di una determinata anzianità giuridica/economica, si ha diritto “allo scatto”.
Le fasce stipendiali attuali, a seguito del CCNL del 4/8/2011 sono state cosi rideterminate: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/27 – 28/34 – 35.
Quanto poi alla terza rispondo rispondo che gli incaricati non stabilizzati hanno diritto al primo mese di malattia ad una retribuzione pari al 100% il primo mese e al 50% secondo e terzo mese.
Nessuna retribuzione nei mesi successivi.