Sostituzione scrutini
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Domanda
Buongiorno sig.Incampo, nel leggere una domanda di un lettore del 2 Marzo 2024 che riporto : “circa l’obbligatorietà di partecipare agli ultimi scrutini di settembre (per la riparazione dei debiti) è capitato che numerosi insegnanti assenti (in quanto erano con contratto a scadenza al 30/6), siano stati sostituiti - in una situazione di quasi emergenza - da colleghi di altre materie, idr inclusi” Lei rispondeva che sicuramente è legale la sostituzione dei colleghi assenti. Seguo, per curiosità, da diversi anni la sua rubrica e non dubito della sua preparazione e onestà intellettuale ma la sua risposta può ingenerare qualche perplessità. E’ indubbio che quando il Consiglio di Classe si riunisce per scrutinare gli alunni deve essere completo nella sua composizione per cui i membri assenti dovranno essere sostituiti; sarebbe opportuno chiarire a riguardo che l’obbligo di presenziare è in capo al docente titolare e non certamente al docente individuato dal DS per sostituirlo. Le attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL 2019.21 art. 44 tra cui il comma 3 lett.c, sono obbligatorie per ogni singolo docente ma non si deduce che il docente che sostituisce il titolare della disciplina ha l’obbligo di accettare. La funzione docente sia di insegnamento che funzionale all’insegnamento non può essere imposta dal DS oltre gli obblighi così come previsti dalla normativa in vigore. Può un docente essere obbligato a sostituire un collega assente (per una o più ore) senza la sua disponibilità? La risposta è no, non può essere obbligato nemmeno a pagamento. Che ne pensa?
Cordiali saluti.
Risposta
La norma prevede che il DS, in caso di docente assente giustificato, deve sostituirlo con un altro docente.
Questo è per garantire l’alunno.
L’accettazione dell’incarico è un obbligo non un favore.