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Docenti di potenziamento e AA

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda



Buongiorno Dott. incampo,
Approfitto nuovamente della sua gentile disponibilità per porle un quesito .
Nel mio Istituto bè pratica comune utilizzare l'insegnante di potenziamento, che svolge attività alternativa alla religione, per coprire le supplenze.
Di conseguenza , mi capita di dover gestire i bambini in classe fino al termine dell'orario scolastico o persino prima del suono della campanella mi vengono riportati in classe per poterli affidare ai genitori. La mia domanda è la seguente : sono obbligata a svolgere questa mansione o ho il diritto di rifiutarmi?
Potreste gentilmente indicarmi la normativa a riguardo ?
La ringrazio anticipatamente per la sua attenzione .
Cordiali saluti.

Risposta



Per prima cosa chiariamo che i docenti di potenziamento non possono svolgere l’attività alternativa all’IRC.
Ecco quello che ha scritto l’USR del Veneto a tal proposito
Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado - a.s. 2016/2017


Al fine di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.


OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l’anno scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni . Per quanto concerne l’organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.


MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono
a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.
b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all’avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l’a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso.
Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2017.


Docenti dell’organico del potenziamento
Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: Organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente paragrafo).

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