Rientro dopo il 30 aprile docente scuola dell’Infanzia
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Domanda
Egregio prof. Incampo buongiorno, dal 16 novembre 2022 sto lavorando nella scuola dell'infanzia come docente supplente IRC. Sto sostituendo un docente assente per malattia. Il contratto mi è stato rinnovato ogni volta che il docente titolare ha inviato un nuovo certificato. Il contratto attuale scade domani.
Avendo 150 giorni di servizio entro il 30 aprile se il docente rientra ho diritto di continuare io la supplenza?
La ringrazio anticipatamente della sua risposta cordiali saluti.
Risposta
La risposta la troviamo L’art 37 del CCNL 2006/09 Scuola che precisa quanto segue: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Come puoi notare tale articolo NON esclude la scuola dell’Infanzia.