Il vecchio titolo quadriennale di Magistero …
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Domanda
Gentile professore, ho letto che il vecchio titolo quadriennale di Magistero può beneficiare del riconoscimento civile di laurea triennale e non magistrale, io ho fatto richiesta di equipollenza a Roma e volevo chiederle per quanto riguarda i CFU o ECTS come funziona?
Grazie mille e buon lavoro.
Risposta
Ti consiglio di leggere la seguente nota
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Campania
Ufficio Scolastico provinciale di Napoli
Ufficio 4 -
Prot. 16814/ist. Napoli 13 settembre 2006
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado di Napoli
e provincia
Alle OO.SS. di categoria
Loro Sedi
All’Albo del CSA di Napoli
Oggetto: graduatorie di circolo e d’istituto II e III fascia personale docente per l’a.s. 2006/07.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, improrogabilmente entro il giorno 16 p,v,, è necessario
ultimare le operazioni di acquisizione a SIMPI delle domande presentate dagli aspiranti a
supplenze, in base alle disposizioni contenute nella nota ministeria le prot. 745 del 6 giugno 2006,
allo scopo di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’istituto di II e III fascia
del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Al termine delle operazioni è necessario convalidare l’avvenuta chiusura utilizzando il nodo
NNAG.
Sarà cura dello scrivente comunicare successivamente la data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, che dovrà essere la stessa a livello provinciale, allo scopo di acquisire eventuali
reclami.
Si coglie l’occasione per condividere con le SS.LL. alcuni approfondimenti sugli argomenti che
seguono.
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POSIZIONAMENTO NUOVI INCLUSI IN II FASCIA D’ISTITUTO
Tale collocazione compete agli aspiranti non inclusi in graduatoria permanente che, all’atto
della scadenza della presentazione delle domande, erano in possesso dell’abilitazione o
dell’idoneità conseguite con una delle procedure di seguito riportate:
+ superamento di procedure concorsuali o abilitanti per esami e titoli ovvero per soli titoli,
ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle
scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341;
+ abilitazione rilasciata dal MIUR a coloro che hanno ottenuto un provvedimento del MIUR
che abbia riconosciuto l’abilitazione all’insegnamento per il possesso di determinati titoli
professionali ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51;
+ diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo
grado ed al diploma di conservatorio che ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle
graduatorie 31/A e 32/A.
+ laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola materna che ha valore
abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia;
+ laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola elementare che ha valore
abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare. Detto titolo non ha
valore abilitante per l’inserimento nelle graduatorie del personale educativo e dà, pertanto,
diritto all’inserimento in III fascia nelle citate graduatorie (cfr nota MIUR 16.9.2004).
NUOVE INCLUSIONI IN III FASCIA D’ISTITUTO
Hanno titolo all’inserimento in III fascia coloro che, al momento della scadenza di presentazione
della domanda, erano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Posti di insegnamento di scuola materna:
· Diploma di scuola magistrale
· Diploma di istituto magistrale
b) Posti di insegnamento di scuola elementare:
· Diploma di istituto magistrale
c) Cattedre di scuola secondaria di I e di II grado:
· Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e dal D.M. n. 22 del 9.2.2005
(declaratoria delle lauree specialistiche) per l'accesso a classi di concorso della
scuola secondaria di I e di II grado.
d) Posti di personale educativo:
· Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà
universitaria.
· Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di
scuola elementare.
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I diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale conservano la loro validità, ai fini
dell'inserimento in III fascia, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e
per le attività di istitutore, solo se conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, come dispone l'art. 2 del D.I.
10 marzo 1997, concernente la norma transitoria per il passaggio al sistema di formazione
universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare, prevista dall'art. 3 della legge n.
341/1990.
I titoli di studio che danno titolo all’insegnamento nella scuola secondaria sono disponibili sulla
rete “Intranet” nell’area “Aree tematiche-Graduatorie di circolo e d’istituto – Titoli di accesso”
E’ necessario ricercare il titolo sotto la voce "titoli di ammissione ", che visualizza le classi di
concorso previste dal nuovo ordinamento (D.M. 334/94) con i relativi piani di studio e,
successivamente, sotto la voce "titoli di ammissione con validità temporale, titoli che hanno cambiato
denominazione ovvero lauree soppresse" per individuare accessi a classi di concorso con titoli di studio non
previsti dal nuovo ordinamento ma a cui si ha diritto per effetto di disposizioni che ne che hanno prorogato la
validità.
Nessun riferimento, quindi, va fatto ai titoli di accesso previsti dal D.M. 354/98 che ha istituito gli ambiti
disciplinari per alcune classi di concorso cui occorre riferirsi solo per i concorsi a cattedre, o per la mobilità del
personale di ruolo, o per l’accesso ai corsi di specializzazione SSIS.
STRUTTURA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/07
Il Regolamento che disciplina la procedura delle supplenze del personale docente delle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al D.M. n. 201 del 25.5.2001, prevede che i destinatari dei rapporti di lavoro a tempo
determinato di competenza dei Dirigenti scolastici, vengano individuati da apposite graduatorie di circolo e
d’istituto compilate per ogni triennio scolastico, a decorrere dall’anno scolastico 2001/02.
Ne consegue che le graduatorie vigenti sono riferite al triennio scolastico 2004/2007 e sono al loro terzo ed
ultimo anno di vigenza.
Il citato Regolamento delle supplenze prevede, tra l’altro, che in ogni anno intermedio di validità delle citate
graduatorie triennali, è possibile presentare domanda per una delle seguenti causali:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte.
Gli aspiranti che si avvalgono di tali possibilità vengono collocati negli istituti scolastici scelti, per ciascun
anno intermedio, in scaglioni di graduatoria successivi a quelli compilati nell’anno o negli anni precedenti.
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Per l’anno scolastico 2006/07 la Direzione Generale del personale della scuola, presso il Ministero
dell’Istruzione, ha emanato, in tale materia, la nota prot. n. 745 del 6 giugno 2006.
Ne consegue che ciascuna graduatoria di circolo e d’istituto avrà la seguente struttura.
Graduatorie d’istituto di prima fascia
Primo scaglione: aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di I fascia nell’anno scolastico
2005/06 che non hanno presentato alcuna domanda di variazione o di integrazione di sedi ai sensi della CM
40/2006.
Secondo scaglione: aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di I fascia nell’a.s. 2005/06 che
hanno presentato domanda di variazione o di integrazione di sedi ai sensi della CM 40/2006.
Terzo scaglione: aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di II fascia nell’a.s. 2005/06 che non
hanno presentato alcuna domanda di variazione o di integrazione di sedi ai sensi della CM 40/2006.
Quarto scaglione: aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di II fascia nell’a.s. 2005/06 che
hanno presentato domanda di variazione o di integrazione di sedi ai sensi della CM 40/2006
Quinto scaglione: aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di III fascia nell’a.s. 2005/06 che
non hanno presentato alcuna domanda di variazione o di integrazione di sedi ai sensi della CM 40/2006.
Sesto scaglione: aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di III fascia nell’a.s. 2005/06 che
hanno presentato domanda di variazione o di integrazione di sedi ai sensi della CM 40/2006.
Le graduatorie di prima fascia per l’a.s. 2006/2007 risultano già definite in adempimento delle disposizioni di
cui al punto 3 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, relativa all’assetto delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo per l’a. s. 2006/2007, e si è in attesa della loro pubblicazione che avverrà a
titolo definitivo.
Graduatorie d’istituto di seconda fascia
Primo blocco: aspiranti iscritti nell’a.s. 2004/2005 che negli anni successivi non hanno chiesto alcuna
variazione della sede;
Secondo blocco: aspiranti iscritti dall’a.s. 2004/2005 che si sono trasferiti per l’a.s. 2005/06;
Terzo blocco : aspiranti iscritti per la prima volta nell’a.s. 2005/06;
Quarto blocco: aspiranti iscritti dall’a.s. 2004/2005, che si sono trasferiti per l’a.s. 2006/07;
Quinto blocco: aspiranti iscritti dall’a.s. 2005/2006, che si sono trasferiti per l’a.s. 2006/2007;
Sesto blocco: nuovi aspiranti che si sono iscritti a decorrere dall’a.s. 2006/07.
All’interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio,
in base alle preferenze.
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Graduatorie di terza fascia
Primo blocco: aspiranti iscritti nell’a.s. 2004/2005 che negli anni successivi non hanno chiesto alcuna
variazione della sede;
Secondo blocco: aspiranti iscritti dall’a.s. 2004/2005 che si sono trasferiti per l’a.s. 2005/06;
Terzo blocco : aspiranti iscritti per la prima volta nell’a.s. 2005/06;
Quarto blocco: aspiranti iscritti dall’a.s. 2004/2005 che si sono trasferiti per l’a.s. 2006/07;
Quinto blocco: aspiranti iscritti dall’a.s. 2005/2006, che si sono trasferiti per l’a.s. 2006/07;
Sesto blocco: nuovi aspiranti che si iscrivono a decorrere dall’a.s. 2006/07.
All’interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio,
in base alle preferenze.
ACCESSO ALLA CLASSE 75/A
Per l’inserimento nella graduatoria di III fascia dei non abilitati per la classe 75/A –
dattilografia,stenografia,trattamento testi e dati-, oltre al possesso dei diplomi specificamente previsti dal DM
39/98, è richiesto il possesso di titoli professionali o di servizio attestanti la conoscenza di dattilografia,
trattamento testi e almeno due sistemi stenografici.
I suddetti titoli sono validi anche se rilasciati da privati; in tale ultima ipotesi i titoli di servizio devono recare
l’indicazione degli estremi di versamento dei contributi previdenziali.
Si prescinde dal possesso di suddetti titoli nel caso in cui sia stato frequentato un corso di studi che
comprenda gli insegnamenti di stenografia, dattilografia e trattamento testi. In tale ipotesi è necessario
certificare la frequenza nelle classi che hanno comportato tali insegnamenti con l’indicazione della promozione
alla classe successiva.
Pertanto, a titolo di esempio, un candidato che abbia conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
dovrà in ogni caso comprovare l’avvenuta frequenza degli insegnamenti citati in precedenza.
ACCESSO ALLE CLASSI DI CONVERSAZIONI DI LINGUE
Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito
nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il
titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito,
l’accesso agli studi universitari.
E’ necessario, per detti titoli, acquisire la dichiarazione di valore da parte dell’Autorità consolare o diplomatica
italiana presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
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Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una
valenza in campo didattico, educativo, culturale. L’ accertamento di tali titoli professionali è effettuato dal
Dirigente scolastico che ha in cura la domanda.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non
comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli
eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
Al titolo di studio secondario straniero di accesso ed ai titoli che costituiscono accertamento professionale
sono attribuibili, complessivamente e forfettariamente, 12 punti (lettera A, Tabella di valutazione) - Pertanto, i
suddetti titoli professionali non possono avere una loro autonoma valutazione.
CHIARIMENTI SULLA VALUTAZIONE DI ALCUNI TITOLI CULTURALI
¸ la patente informatica europea (European Computer Driving Licence - E.C.D.L.) non rientra
tra i titoli valutabili ai sensi della lettera D, Tabella di valutazione;
¸ l'ulteriore incremento di 4 punti spetta solo per i titoli di studio conseguiti con il massimo dei
voti (ad esempio diploma con 60/60 e laurea con 110 e lode). Tale incremento non spetta per
il diploma di laurea conseguito con votazione 110 senza lode;
¸ non sono autonomamente valutabili i corsi universitari e le borse di studio i cui esami sono
già ricompresi del piano di studi del titolo accademico valido per l'accesso alle graduatorie
richieste, in quanto, quale parte integrante del titolo di studio posseduto, hanno avuto già la
valutazione specifica spettante a quest'ultimo;
¸ ai diplomi o attestati di corsi di specializzazione o perfezionamento, rilasciati da Istituzioni
universitarie statali (lettera D, punto 3 della Tabella di valutazione), privi di esame individuale
finale, non deve essere attribuito alcun punteggio;
¸ i diplomi di specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno (lettera D, punto 1 della
Tabella di valutazione) sono valutabili in tutte le graduatorie richieste anche se appartenenti a
settori scolastici diversi;
¸ i titoli di studio che danno luogo a valutazione ai sensi della lettera C, punto 1 della Tabella di
valutazione, sono solo quelli aventi valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di
livello pari o superiore al titolo di studio previsto per l'accesso ad una specifica graduatoria;
¸ il diploma di Scienze religiose viene valutato 3 punti solo se dichiarato equipollente ad una
laurea italiana dal Ministero dell'Università (D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994);
¸ per le graduatorie di scuola elementare e materna, gli attestati di didattica differenziata
metodo "Pizziconi",metodo "Steiner" e il diploma di vigilatrice d'infanzia conseguito presso le
ex scuole provinciali, non sono valutabili;
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¸ il diploma di conservatorio o di accademia di belle arti è valutabile, come "altro titolo" per
l'accesso agli insegnamenti per tutti gli ordini di scuola.
CHIARIMENTI SULLA VALUTAZIONE DI ALCUNI TITOLI DI SERVIZIO
¸ Il servizio di insegnamento che ha dato luogo al trattamento di pensione, analogamente a quanto
previsto in materia dalla precedente O.M. n. 371/1994, non deve essere oggetto di alcuna valutazione;
¸ rientrano nelle tipologie scolastiche previste nell'Allegato A, lettera E, punto 3, lettera a), tutte le
scuole private non riconosciute;
¸ il servizio prestato nelle scuole materne comunali autorizzate rientra tra quello valutabile ai sensi
della lettera E, punti 1 e 2 della Tabella di valutazione;
¸ l ‘insegnamento nelle scuole statali prestato con "contratto d'opera" (I.D.E.I., Progetto lingue 2000,
ecc.), va valutato limitatamente ai giorni di effettivo servizio (e non per la durata del contratto stesso) e
va imputato alla corrispondente fascia a seconda che si tratti, rispetto alla graduatoria considerata, di
servizio non specifico o altro (lettera E, punti 1, 2 e 3, Tabella di valutazione);
¸ Il servizio prestato nelle scuole non statali legalmente riconosciute è valutato come il servizio nelle
scuole statali;
¸ il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da
nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche parziale; sono valide quelle assenze
considerate servizio utile a tutti gli effetti anche se non è stata corrisposta alcuna retribuzione;
¸ il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli
rilasciati dalle scuole statali (scuole militari per sottufficali), è valutato alle medesime condizioni degli
insegnamenti prestati nelle scuole statali;
¸ il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di
insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare
d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia,
¸ il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive
dell’insegnamento della religione cattolica, è valutato come servizio di seconda fascia;
¸ il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata
di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge;
¸ il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici (anche se in scuole non statali)
è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina;
¸ i servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come
servizi di terza fascia;
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¸ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di
insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per
l’accesso all’insegnamento medesimo. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato
come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di
seconda fascia in eventuali altre graduatorie. Il periodo di servizio militare è interamente valutato
senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico; ne consegue che non si possono attribuire
complessivamente più di 12 punti (18 per la graduatoria dello strumento musicale), anche se lo stesso
viene ascritto a due anni scolastici diversi;
¸ il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come
servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la
posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è
valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie. Il servizio di insegnamento su posti
di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo
ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di
specializzazione di cui all’articolo 325 del Decreto Legislativo n. 297/94.
¸ i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi
di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.
¸ il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente
graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di
insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di
seconda fascia nella graduatoria di istitutore.
¸ ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro , qualora per uno stesso
periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini
dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti
coincidenti;
¸ la valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti
ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse
all’ordinamento vigente;
¸ i servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in
classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia;
¸ qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della
tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo
attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il
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servizio computato nella maniera più favorevole. Ad esempio: un supplente in un determinato anno
scolastico, iscritto nelle graduatorie di III fascia per le classe A043-A050 e A037-, presta servizio
specifico di mesi 5 sulla classe A043 e mesi 3 di servizio specifico sulla classe A050; avrà diritto: per
la classe A043 a punti complessivi 12 derivanti da punti 10 per il servizio specifico della classe A043
+ massimo punti 2 per il servizio non specifico riferito al servizio prestato sulla classe A050; per la
classe A050 avrà diritto a punti 6 per il servizio specifico sulla stessa classe + punti 5 per il servizio
non specifico riferito alla classe A043, per un totale di punti 11; per la classe di concorso A037, infine,
avrà diritto a massimo punti 6 (limite massimo del servizio non specifico previsto dalla tabella di
valutazione) potendo sommare ai 5 punti relativi al servizio non specifico prestato sulla classe di
concorso A043 solo 1 punto per il servizio non specifico relativo al servizio di 3 mesi effettivamente
prestato sulla classe A050.
La preferenza Q spetta purché il candidato abbia barrato la relativa casella e tale servizio, prestato nelle
scuole statali, sia stato valutato per un intero anno scolastico;
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER LE SUPPLENZE
Considerato che le graduatorie d’istituto relative all’a.s. 2005/2006 sono in fase di ridefinizione per l’anno
scolastico 2005/06 in base alle procedure illustrate in precedenza, è necessario, per la loro utilizzazione per
le nomine, che sia avvenuta la loro pubblicazione a titolo definitivo.
I tempi di definizione delle graduatorie e degli elenchi del sostegno di I fascia di circolo e d’istituto per l’a.s.
2006/07 sono brevi, mentre quella relativa alla II ed alla III fascia d’istituto assume tempi più lunghi in
considerazione che è prevista una pubblicazione provvisoria ed una definitiva dopo l’esame dei ricorsi.
Ne consegue che, qualora si rendesse necessario procedere alla nomina di supplenti per brevi periodi in
attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive di I fascia, verranno utilizzate le graduatorie d’istituto
relative all’a.s. 2005/06 con rapporti di lavoro a termine sino all’arrivo dell’avente titolo.
Allo stesso modo si procederà per le nomine su posti di sostegno non coperti dalle scuole di riferimento per
esaurimento o indisponibilità degli elenchi provinciali, ovvero per supplenze brevi o altre esigenze di servizio.
La sequenza di utilizzo degli elenchi di sostegno sarà la seguente:
1) utilizzo degli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia validi per l’a.s. 2006/2007
(qualora già pubblicati), con nomine aventi carattere definitivo;
2) in caso di esaurimento degli elenchi di prima fascia (o in mancanza della loro pubblicazione per l’a.s.
2006/07), in attesa della pubblicazione delle graduatorie curricolari e degli elenchi di sostegno di
circolo e d’istituto di seconda e terza fascia in via di ridefinizione per l’a.s. 2006/07, dovranno essere
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utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente (2005/2006),
con rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo";
3) in caso di esaurimento o di indisponibilità di elenchi del sostegno di cui al punto 2), si procederà con
le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. Per la scuola medie si procede
all’individuazione del miglior situato in seguito alla ricompattazione di tutte le graduatorie curricolari
d’istituto (ovviamente nell’ordine distinto e prioritario delle fasce); per le scuole superiori la
ricompattazione avviene nell’ambito delle sole graduatorie appartenenti allo stesso ambito di
sostegno). Anche in questo caso si procederà ad instaurare rapporti di lavoro con carattere
provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".
Una volta entrati in vigore integralmente le graduatorie e gli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche
per l’a.s. 2006/2007, le scuole provvedono alla attribuzione a titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo
provvisorio individuando gli aventi titolo sui rispettivi elenchi.
In caso di esaurimento degli elenchi definitivi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la
disponibilità del posto, si procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio
di viciniorità.
Nel caso in cui risultino esauriti gli elenchi del sostegno definitivi a livello provinciale, si attribuisce la
supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati
mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto come descritto in precedenza al precedente
punto 3).
VARIAZIONI NELLA TABELLA DI VALUTAZIONE VALIDA PER LE GRADUATORIE D’ISTITUTO: SERVIZIO
ALL’ESTERO
La tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto finalizzate al
conferimento delle supplenze del personale docente, annessa al Regolamento di cui al D.M. 201/2000,
prevede che il servizio d’insegnamento venga valutato con le seguenti modalità:
1) Prima fascia: 12 punti per ogni anno, ovvero punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni,
fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico, per il servizio specifico di insegnamento o di
istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
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c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali statali:
2) Seconda fascia: punti 6 per ogni anno, ovvero punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino
ad un massimo di 6 punti per anno scolastico, per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico
rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle
lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1).
3) Terza fascia: punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico), per ogni altra attività
d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:
a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c)
del precedente punto 1);
b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale;
c) istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
d) accademie;
e) conservatori;
f) scuole presso amministrazioni statali;
g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate.
Per quanto attiene la valutazione del servizio di insegnamento prestato al di fuori del territorio nazionale,
nelle note annesse alla tabella di valutazione è previsto che:
· il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione
degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni
dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale (nota n. 2);
· il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della
legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia (nota n. 4);
· il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua
di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità
consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia
(nota n. 5);
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· i servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come
servizi di terza fascia (nota n.9).
In tale contesto normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del
12.5.2005 la quale ha sancito che il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole dei Paesi appartenenti
all’Unione Europea, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto, deve essere valutato nella
stessa misura di quello prestato nelle istituzioni scolastiche italiane.
La sentenza è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.M. n. 53 del 4 luglio 2006 e trasmessa con la
nota prot. n. 887, in pari data, da parte del Ministero dell’istruzione.
Ne consegue che i servizi di insegnamento resi in scuole di paesi comunitari (di cui alla nota n. 9 alla tabella
di valutazione esplicitata in precedenza), verranno valutati come servizi di prima fascia (qualora trattasi di
insegnamenti specifici), se prestati nelle tipologie di scuole dettagliate al precedente punto 1), ubicate nel
Paese comunitario; ovvero come servizi di seconda fascia se trattasi di insegnamenti non specifici prestati
nelle stesse tipologie scolastiche.
Se trattasi, invece, di servizi di insegnamento prestati in istituzioni scolastiche del Paese comunitario che
rientrano nelle tipologie dettagliate al precedente punto 3), lo stesso continuerà ad essere valutato come
servizio di terza fascia, come per le corrispondenti scuole o istituzioni ubicate nel territorio italiano.
Nel restare a disposizione per qualsiasi attività di informazione e di supporto alle istituzioni scolastiche, da
richiedere all’Ufficio IV dell’U.S.P. raggiungibile via e-mail ai seguenti indirizzi: graduatorie.na@istruzione.it
oppure raffaele.manzoni.na@istruzione.it - si inviano cordiali saluti di un proficuo lavoro.
Il Funzionario Esperto Responsabile del Servizio
Area amm.va-giuridico-legale
f.to Raffaele Manzoni
IL DIRIGENTE DEL CSA
f..to Luigi de Filippis
http://www.gildanapoli.it/oldsite/csa/2006/circ_pubb_graduatorie_istituto_2006_%2013-09-2006_%20all_1.pdf