Passare da 18 ore a 17 ore settimanali
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Domanda
Buonasera prof. Incampo,
sono un insegnante di religione di ruolo in una scuola superiore. Forse il prossimo anno perderò un'ora di lezione, da 18 a 17. Le chiedo: è possibile costituire una cattedra di ruolo di 17 ore e cosa perderei in termini di stipendio, pensione e permessi? E' possibile arrivare a 18 ore con un'ora a disposizione nella mia scuola per le supplenze o altra soluzione?
La ringrazio.
Risposta
Per prima cosa chiariamo quali sono le conseguenze nel caso hai la ricostruzione di carriera o se non godi di questo benefico.
Se non hai la ricostruzione di carriera vuol dire che verrai retribuito per 17 ore e non per diciotto ore settimanali, continuando a godere, per quanto riguarda le ferie i permessi, dei benefici di cui al comma 6 dell’articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1995 che recita: “II personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.L.vo n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.”
Il comma 4 dello stesso articolo recita: “Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”.
Se invece hai la ricostruzione di carriera, la situazione è prevista dalla norma; infatti la Circolare Ministeriale numero 2 del 3 gennaio 2001 tra l’altro recita: “Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.”
Questo significa che resterai nel gradone dove stavi l’anno scorso e continuerai a prendere gli scatti biennali fino a quando non riavrai le 18 ore settimanali.
Il discorso cambia e cambia di parecchio per quanto riguarda le ferie i permessi e le assenze, perché il comma 1 dell’articolo 25 del CCNL 1995 afferma che “A1 personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”
Questo significa che solo chi ha 18 ore verrà equiparato, per quanto riguarda le ferie i permessi e le assenze, al personale a tempo indeterminato, perdendo le 18 ore, perdi tale beneficio.
Per completezza chiarisco meglio la situazione delle ferie, dei permessi e delle assenze degli insegnanti di religione cattolica.
Il comma 1 e il comma 6 dell’art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato
Possiamo così sintetizzare:
18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
Degli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Possiamo così sintetizzare la situazione di un insegnante che non ha orario completo:
9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all’interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.