Rientro dopo il 30 aprile
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Domanda
Gentile professore scusi per il disturbo ma ho bisogno di chiederLe alcune informazioni.
Sono insegnante di Religione Cattolica incaricata annuale stabilizzata ormai da diversi anni.
Quest'anno, purtroppo, sono stata costretta a chiedere a Novembre il congedo straordinario per assistere mio marito (malato ormai da molto tempo) e la DS mi ha detto che se rientro dopo il 30 Aprile sono a disposizione e non sulle mie classi.
Questa disposizione è valida anche per gli Insegnanti di Religione?
Inoltre Le chiedo, per noi insegnanti che facciamo parte del 30% disponibilità della Curia (seppur stabilizzati), possibile che è predominante la continuità senza alcuna considerazione degli anni di servizio, cioè posso essere scavalcata nell'assegnazione delle ore dagli ultimi arrivati?
La ringrazio sempre infinitamente per la Sua chiarezza e completezza nelle risposte.
Buona serata.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che il rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’articolo 37 del CCNL/2007.che così recita: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
E questo vale per tutti i docenti.
quanto poi alla seconda domanda ti ricordo che è obbligo dell’Ordinario proporre sia le ore che l'insegnante.