Assenze docenti stabilizzati
- Autore:
Domanda
Gent.mo Prof.re Incampo
Approfitto della sua gentilezza e competenza per chiederLe un’informazione.
Sono una IdR alla scuola primaria con cattedra piena e ricostruzione di carriera, dovendo chiedere un permesso per partecipare ad una prova concorsuale e per assistere alla discussione della tesi di laurea di mio figlio, posso usufruire di permessi retribuiti? A quale normativa posso fare riferimento.
Nel ringraziarLa, la saluto e Le auguro Buone Feste.
Risposta
Le assenze, i permessi e le ferie degli insegnanti di religione cattolica vengono normate dall’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2007, e precisamente dal comma 1 e il comma 6.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, quindi hanno la ricostruzione di carriera, le assenze, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.
Possiamo così sintetizzare:
1. 18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
2. 36 giorni di ferie pagate.
3. 8 giorni all’anno di permesso retribuito per esami e concorsi.
4. 15 giorni per matrimonio.
5. 3 giorni consecutivi per grave lutto per ogni evento.
6. 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi.
7. 6 giorni di ferie durante le attività didattiche anche con onere per lo Stato (per particolari motivi personali e familiari documentati).
Da quanto fin qui esposto si evince che l’insegnante di religione in possesso dei requisiti su esposti ha diritto a permessi retribuiti.