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I 4 anni di servizio possono essere stati prestati anche in ordini di scuola diversi?

Domanda



Gentile professor Incampo, la ringrazio per tutte le informazioni reperibili in Domande e Risposte. Le scrivo per un dubbio che mi rimane riguardo alla ricostruzione di carriera: i 4 anni di servizio possono essere stati prestati anche in ordini di scuola diversi (es. 1 anno primaria+3anni secondaria)?
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Risposta



Sicuramente.
E’ la Circolare Ministeriale numero 36 del 28/1/1989 e la Circolare Ministeriale numero 2 del 3 gennaio 2001
Ecco la Circolare 36 del 28/1/1989
L’art. 3 del DPR n. 399/1988 ha esteso le disposizioni dell’art. 53, penultimo comma, della legge n. 312/1980 anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attività educativa o d’insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonché al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali che saranno individuate con una successiva circolare ministeriale.
Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 per la scuola elementare e, per la scuola materna, 27 ore dall’1/9/1988 e 25 ore dall’1/9/ 1990), il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.
Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 - ultimo comma - l’anzianità giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio. Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cioè, come previsto dall’art. 3 del DL 19/6/1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417, nei limiti di quattro anni più due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.
Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28/7/1 961, n. 831 e dell’art. 53 - comma 3 della legge n. 312/1980, computandovi altresì l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70.

Ecco la Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2
Oggetto: Docenti di religione - Ricostruzione di carriera e trattamento economico
La legge 28 luglio 1961, n.831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
L'art.53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n.312 dispone che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.
L'art.2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale.
Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.
L'art.3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione, si forniscono chiarimenti in proposito, alla luce delle norme sopracitate.
A) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.
Secondo quanto previsto dall'art.3 del succitato D.L.370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.
Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.
Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art.1 della legge 24 maggio 1970, n.336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate. Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.
Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.
Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.
Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali.
Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.
Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.

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