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Come si valuta l’Attività Alternativa all’IRC?

Domanda



Buongiorno Prof. Incampo,
nella mia scuola, secondaria di secondo grado, i voti finali di attivitá alternativa, inseriti nel registro elettronico dai colleghi, vengono automaticamente trasformati dal sistema in voti numerici che, stando a quello che dice il collega incaricato della gestione del registro elettronico, non fanno media con gli altri voti.
Lo stesso collega sostiene che c'é una normativa che lo permette, al fine di distinguere i giudizi di alternativa, dai giudizi di IRC, nella colonna unica del tabellone elettronico.
Questa normativa non l'ho trovata.
Le chiedo se è vero e, se non lo è, che cosa dovrei fare, secondo lei.
La ringrazio infinitamente per la sua costante disponibilità.
Cordiali saluti.

Risposta



Gli insegnanti delle Attività Alternative devono valutare allo stesso modo dei docenti di religione cattolica.
Facciamo chiarezza ricordando tutta la norma.
Il DPR numero 122/2009 prevedeva che i docenti delle Attività Alternative non dovevano partecipare agli scrutini ed all’attribuzione del credito scolastico, ma tali docenti dovevano solo fornire “elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”.
Il TAR Lazio con la Sentenza numero 33433/2010 ha dichiarato l’illegittimità di comma 1 dell’articolo 4 e il comma 3 dell’articolo 6 del DPR numero 122/2009 – Regolamento sulla valutazione - a proposito della presenza degli insegnanti delle Attività Alternative agli scrutini.
Il Ministero, recependo la sentenza del TAR Lazio, emanò la nota Ministeriale numero 695 del nove febbraio 2012 specificando che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”.
Questo significa che anche per il docente delle Attività Alternative all’IRC vale il Regolamento sulla valutazione in merito alle nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.
Ecco perché la valutazione anche delle Attività Alternative all’IRC deve essere espressa con un giudizio sintetico in merito all’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti.

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