Il DS mi ha informato che l’IdR non vota …
- Autore:
Domanda
Gent.mo professor Incampo,
In sede di collegio la preside mi ha informata che ai prossimi esami di terza media, l'insegnante di religione può votare se il suo voto è ininfluente, se invece influisce deve darne motivazione e deve essere messo a verbale. Nell'altro istituto ci viene detto, invece, che l'insegnante di religione partecipa a pieno titolo.
Le sarei grata se mi illuminasse in merito.
La ringrazio per la sua cortesia e cordialmente saluto.
Risposta
L’intelaiatura della struttura scolastica dell’ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l’art. n. 4 recita testualmente: ”Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae” .
Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge, a proposito dell’art. 4, si dice “Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)”.
La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione “….oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato..”.
Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa “ che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività…”.
Quindi il giudizio dell’insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola.
E’ inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l’altro si evince che il consigli di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l’insegnante di religione.
In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale, …………, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.
Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.
Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.
Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Scuola Diocesano competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.
Guida per quando il voto dell’IdR è determinante
Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: " Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.