TFR e TFS
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Domanda
Buongiorno Professore, una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il diritto al Tfr spetta quando il contratto cessa, indipendentemente dalla soluzione di continuità. Per chi, come noi insegnanti stabilizzati di IRC, termina ogni anno il proprio contratto il 31 agosto, per poi essere riassunto il 1 settembre cambierà qualcosa? Dovremmo avere ogni anno la liquidazione del tfr?
Grazie per la risposta!
Risposta
Sicuramente non cambia niente!
Infatti essendo i docenti di religione cattolica destinatari di contratto a tempo determinato e quindi in regime di TFR, da settembre 2002 le loro competenze mensili vengono assoggettate alle ritenute di “opera di previdenza” e “fondo credito” tanto per poter accedere al TFR, così come affermato dalla Circolare Ministeriale numero 121 prot. 626/N del 7 novembre 2002 avente per oggetto: “Trattamento di fine rapporto (TFR) al personale scolastico a tempo determinato”.
La Circolare dell’INPDAP dell’1 agosto 2002, n. 30, avente per oggetto: “Trattamento di fine rapporto” recita: “Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR.”.