Si può insegnare in due province?

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domanda



Buongiorno Sign. Incampo,
mi chiamo ***, sono un'insegnante di Religione, con laurea magistrale e, pochi giorni fa, mi sono ritrovata nel giro di due giorni, senza più metà del mio orario e non so a chi dire "grazie".
Le spiego: avevo 6 ore alla scuola primaria, sull'istituto comprensivo di *** (**), e, con l'istituto comprensivo di *** (**), avevo 7 ore alla scuola secondaria e 6 alla scuola primaria. Premetto che, anche l'anno scorso, avevo lo stesso orario, datomi, ovviamente dalla Curia di *** (**).
Mercoledì scorso, la dirigente dell'istituto comprensivo di *** mi ha chiamato, dicendomi che la ragioneria territoriale di ****, mi voleva chiudere il contratto alle medie perché non è possibile insegnare in due ordini diversi. Nel giro di pochi minuti mi sono ritrovata con 700 euro in meno in busta paga e non so a chi dire grazie. Ho chiamato i sindacati i quali mi hanno detto che, non è davvero possibile insegnare in due ordini diversi, e questo è stato deciso, con una nota di chiarimento, uscita quest'estate (dm 131/07 art 4 comma 2).
La ragioneria mi ha detto che è stato un grosso errore fatto dall'ufficio scolastico della mia scuola che non ha "fatto caso "alla nota uscita in estate e, alla dirigente, per avermi fatto firmare un contratto a settembre e chiuso a dicembre.
Io ho due bambine piccole, mio marito è muratore quindi percepisce uno stipendio in modo non stabile. Ho avuto un danno morale perchè mi è stato detto in due giorni ed anche un danno economico, non indifferente.
Lei sa se posso fare qualcosa? ho chiesto a 2 sindacati e la risposta è stata "la legge non ammette ignoranza". Non posso fare ricorso?
Resto in attesa di un suo riscontro.
Grazie e scusi il disturbo.

Risposta



Per l’IRC è possibile insegnare in due province diverse.
Eccoti la nota ministeriale.
«Con la nota sopra citata, codesto Ufficio ha chiesto il parere in ordine al quesito formulato dal Provveditore agli studi di *** e concernente il conferimento di nomine per l'insegnamento della religione in due diverse province.
Al riguardo, la scrivente Direzione ritiene che la nomina per l'insegnamento della religione cattolica, essendo il risultato di un'intesa tra Ordinario diocesano ed Autorità scolastica, secondo quanto previsto dalla legge n. 824 del 1930, vada sottratta, per la sua particolare peculiarità, al criterio di cui all'O.M. 331/91, che limita ad una sola provincia la possibilità di insegnamento. Conseguentemente, è da ritenersi legittimo anche il contemporaneo servizio in istituti o scuole di due distinte province qualora ci siano indicazioni in tal senso dalle predette autorità e vi sia ovviamente compatibilità d'orario».
(Telefax Prot. n. 12897 del 28 marzo 1.992, inviato al Provveditore agli studi di ***).