Articolo 37 del CCNL del 2007

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domanda



Gentilissimo Professor Incampo,
chiedo scusa del disturbo, ma vorrei sottoporle un quesito che mi ha posto ieri un docente di Ruolo.
Questo docente è a casa dall’inizio dell’anno, ha richiesto un periodo si assenza per fruire della legge 104 per il papà anziano e ammalato dall’inizio dell’anno scolastico fino al 6 gennaio per ora.
Sta valutando di proseguire la sua assenza e rientrare dopo le vacanze di Pasqua.
A motivo della grande difficoltà a reperire supplenti in questo anno scolastico, la supplenza è iniziata dopo la metà di ottobre su alcune classi, dopo il 10/11 su altre classi perché abbiamo dovuto spezzare le 18 ore su 3 supplenti attingendo ad 3 sacerdoti disponibili che hanno coperto ciascuno alcuni giorni alla settimana. Inoltre su 10 classi il supplente ha avuto grossi problemi di salute ed è rimasto assente alcune settimane senza più rientrare.
Dopo le vacanze di Natale dovremo sostituire questo supplente con una nuova figura.

Le chiedo: la normativa che regola il rientro del docente titolare sulle classi e che considera i 150 giorni di assenza, si applicherebbe comunque in forza dei 150 giorni (nel caso proseguisse la supplenza) di assenza del docente titolare oppure si guarda ai giorni di “supplenza continuativi” che in questo caso non ci sarebbero perché la supplenza è partita tardi e un supplente ha interrotto la sostituzione?
Ringraziandola per la pazienza e per l’attenzione, la saluto con cordialità.
Un sincero augurio di un Santo Natale.

Risposta



Ti faccio notare che l’articolo 37 del CCNL del 2007 vale anche per gli insegnanti di religione cattolica.
Tale articolo recita così: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”