Credito scolastico
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Domanda
Gent. Dott. Incampo,
C’è una normativa che sostenga la possibilità degli IRC di partecipare all’assegnazione del credito scolastico, attribuendo una nostra valutazione aggiuntiva?
Glielo chiedo, perché lo scorso anno, per la prima volta, ho trovato un dirigente di un istituto superiore, che mi ha fatto inserire un credito fino a 0,40.
E questa valutazione “aggiuntiva” vale anche per l’attività alternativa?
Grazie.
Risposta
Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell’attribuzione del credito scolastico.
Infatti al comma 13 dell’articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: “I docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazione del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.”
Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.
Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: “L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l’attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non.
Ma il fatto nuovo è che per lo studente che ha scelto “l’ora del nulla”, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di Classe può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l’attività presentata dall’alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.
Vediamo quanto il Regolamento dice a proposito del “Credito Scolastico” e del “Credito Formativo”.
Per il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) l’articolo 11 chiarisce che “Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. [...].Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, [...] l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.”
Mentre per il Credito Formativo l’articolo 12 prevede che “Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame”.