Presenza IdR agli esami dei NA
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Domanda
Gentile Nicola, leggendo la tua rubrica ho riscontrato in più parti l’affermazione che il docente Irc fa parte del Consiglio di classe anche per quegli studenti che non si avvalgono della disciplina, optando alcuni per Attività Alternative. Ebbene negli scrutini a cui ho partecipato il Ds (Istituto Superiore), puntualmente sia lo scorso anno che quello in corso, mi indica di “accomodarmi fuori dal consiglio” per far entrare il docente di Attività Alternativa. Diversamente, per gli studenti che non si avvalgono con entrata posticipata ed uscita anticipata, nonché qualche altro che ha scelto “studio individuale non assistito” durante gli scrutini non mi viene indicato di allontanarmi. Tralasciando considerazioni più generali su tali dinamiche, vorrei chiederti in modo sicuro quale è il ruolo effettivo dell’IDR in tali circostanze, ovvero deve uscire dallo scrutinio, deve restare, deve eventualmente opporsi a tali discutibili volubilità? In sostanza è ammissibile che vengo fatto allontanare, si deve far verbalizzare tale prassi con eventuali risvolti, oppure è tutto nella più ordinaria norma?
Ringraziandoti, se possibile, per un esaustivo riscontro, ti porgo
Cordiali saluti.
Risposta
Il punto 2.8 del DPR 175/2012 recita esplicitamente: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento”. Questo vuol dire: gli insegnanti di religione sono membri a pieno titolo dei Consigli di classe e degli Scrutini in cui ci sono alunni avvalentesi (come qualsiasi altro docente), ma non possono partecipare alla valutazione degli studenti che non si avvalgono della religione cattolica mentre sono presenti in quelle sedi.
2. Tale interpretazione di piena partecipazione dell’insegnante di religione cattolica ai Consigli di classe e agli Scrutini è confermata dall’L’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) in cui si afferma: “I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.
3. Non è sostenibile, peraltro, l’argomentazione per cui la presenza dell’insegnante di religione cattolica durante uno scrutinio implicherebbe la violazione della privacy degli studenti non avvalentesi, in quanto la Nota prot. n. 10642 del 16 giugno 2004, indirizzata dal MIUR a tutti gli UST del territorio nazionale, dopo aver ribadito che tutte le operazioni di valutazione scolastiche sono per loro stessa natura un atto pubblico, specifica che “L'operazione di scrutinio presuppone, com'è noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d'insegnamento, mediante espressione di voti; la materia religione cattolica, dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento,assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale dei profitto degli alunni dichiarati promossi”.
Di là dalle normative qui citate, il buon senso pratico applicato all’amministrazione scolastica porta a domandarsi in che senso potrebbe essere dichiarato “perfetto” (e tale deve essere se si vuole che sia valido) uno Scrutinio durante il quale una legittima componente (l’insegnante di religione cattolica) non vi fosse presente per l’intera durata. Inoltre, quale insegnante accetterebbe di firmare il verbale di uno Scrutinio a cui avrebbe partecipato solo in parte?
Ritengo che tali elementi siano sufficienti per mostrare l’impossibilità di procedere nella direzione stabilita dal Dirigente Scolastico.