Quando il voto dell’IdR è determinante
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Domanda
Buonasera professor Incampo;
mi chiamo *** e sono un insegnante di religione cattolica.
Dopo aver lavorato in diversi ordini e gradi di scuole, quasi sempre in supplenza su maternità o malattia, per cui sommando più contratti nel corso dell'anno scolastico, attualmente insegno per il terzo anno in un liceo di ***, con contratto al 30 giugno.
Mi permetto di scriverle a questo indirizzo perché non trovo il modo per inserire domande direttamente sul sito; avrei due questioni da porre.
1) Nei miei cedolini non figura la voce "677/001 RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI" che invece figura sul cedolino di miei colleghi IdR della secondaria di primo grado; come mai? è giusto? a chi devo rivolgermi, nel caso mi spetti, per averla in futuro e per recuperare quelle passate degli ultimi anni?
2) nonostante le nostre rimostranze e nonostante abbiamo portato la documentazione a sostegno della nostra interpretazione, la dirigente continua a sostenere che il voto dell'insegnante di Religione Cattolica (o dell'Alternativa per chi se ne avvalga) non conti in caso di parità in sede di scrutinio.
In breve, per risolvere la questione, dal momento che né noi né lei cediamo e per evitare che si arrivi a casi simili negli scrutini di giugno 2020, vorremmo presentare una interrogazione al ministero circa l'interpretazione della norma. Questo non perché ne abbiamo bisogno noi, bensì perché è l'unica voce che la preside si è detta disposta ad accettare per cambiare idea e ci sembra una soluzione meno di scontro rispetto ad aspettare che si presenti il caso e poi impugnare lo scrutini.
Saprebbe dirci a chi o a quale ufficio dovremmo intestare la richiesta? (Lo scorso maggio un collega ha inoltrato la medesima richiesta tramite PEC, ma non ha ottenuto risposta).
Ringraziandola e scusandomi nel caso in cui questo indirizzo di posta elettronica non fosse il canale corretto,
cordiali saluti.
Risposta
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Guida per quando il voto dell’IdR è determinante
Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: " Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.
In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale, …………, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.
Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “ nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.
Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.