Accorpamenti e unità della classe
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Domanda
Buongiorno prof. Incampo.
Sono un’insegnante di Religione a T.I. e lavoro in un Liceo. Quest’anno, in una classe, ho scoperto di avere un solo studente che si avvale dell’IRC. So che esistono dei pronunciamenti che esprimono parere negativo per l’accorpamento delle classi anche se con pochissimi alunni che si avvalgono (magari se me li potesse indicare). Ma mi chiedevo: se in una classe nessuno degli studenti decide di avvalersi, all’insegnante deve essere attribuita un’altra classe oppure rimane a disposizione della scuola in quell’ora?
Grazie per l’attenzione e per il suo prezioso lavoro.
Risposta
La Circolare Ministeriale numero 253 del 13.8.1987 così recita: “…Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno”
La norma quindi prevede espressamente che l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e che pertanto va salvaguardata l’unità della classe.
Rispondendo ad un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota numero 11197 del 13.12.1991, ha precisato: “… Non sembra consentito all’accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”.
Nella stessa direzione è la Circolare Provveditoriale del Provveditore agli studi di Milano, prot, numero 50206/1 del 18 dicembre 1998.