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Voto dell’IdR determinante

Domanda



Carissimo Nicola,
la D.S., nella circolare degli scrutini, ha ricordato che in caso di parità il voto di religione si esprime con un giudizio motivato. Io ricordo che due sentenze del TAR deliberarono che tale giudizio diviene vincolante, accogliendo il ricorso di un alunno che era stato respinto in quanto non si tenne conto del giudizio dell’Idr, ma non ricordo quali e di quale regione. Tu ricordi quali furono? Perché vorrei trovarmi pronto in caso di contenzioso. Grazie e un saluto.

Risposta



Guida per quando il voto dell’IdR è determinante


Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: " Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.
In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale, …………, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.
Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “ nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.
Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.
Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente il Provveditorato agli Studi, l’ufficio catechistico diocesano competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.

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